Somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la disciplina del decreto conferma la necessità del provvedimento di autorizzazione da parte del comune competente per territorio con procedura di silenzio assenso, nonché delle ulteriori autorizzazioni o licenze richieste dalle leggi speciali (ad es. dal TULPS per la vendita di alcolici). Il trasferimento di sede è assoggettato  a DIA con efficacia differita a 30 gg.  mentre  il trasferimento di titolarità o di gestione a DIA ad efficacia immediata. Dal momento in cui si avvia effettivamente l’attività deve essere altresì inviata un’ulteriore comunicazione (che si aggiunge, pertanto, alla DIA) al comune competente avente ad oggetto proprio l’avvio dell’attività.

Naturalmente, in caso di DIA ad effetto immediato, la comunicazione di inizio attività dovrà essere inviata al comune contestualmente alla medesima DIA, mentre nel caso di DIA differita tale comunicazione sarà successiva.

La circolare precisa tuttavia che l’istituto della DIA non può essere applicato nelle zone sottoposte a tutela e a programmazione poichè in questi casi, l’avvio delle attività, a prescindere che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, dovrebbe essere assoggettato ad autorizzazione espressa.

Nel caso di subingresso, in assenza del requisito professionale o in presenza di qualsiasi impedimento di altro genere, l’attività deve riprendere entro un anno  dall’acquisto del titolo.

Commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Come noto (cfr. comunicazioni precedenti), l’individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi, nonché la definizione della disciplina transitoria per le concessioni in essere e quelle prorogate, vengono rimandate dall’art. 70, comma 5. del d.lgs. 59/2010 ad un’intesa in sede di Conferenza unificata.

La circolare in esame specifica altresì che i suddetti criteri dovranno prevedere una durata adeguata delle concessioni, “tenuto conto non solo degli investimenti necessari per attrezzare i posteggi, ma anche delle esigenze organizzative dell’impresa e delle problematiche anche di ordine sociale rilevanti nel settore”.

Per quanto riguarda le concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto, viene espressamente stabilito che restano in ogni caso efficaci fino alla scadenza dell’originario termine decennale e saranno successivamente rinnovate secondo le modalità previste dalla citata intesa. Le concessioni che tuttavia scadranno prima dell’effettiva applicazione della disciplina transitoria individuata nell’intesa in questione, “devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile) fino a detta ultima data, ferma restando per il periodo successivo l’applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali disposizioni transitorie”.

Viene inoltre precisato che potranno essere previsti limiti al numero dei posteggi concedibili ad una stessa impresa nella medesima area pubblica mercatale, a prescindere dalla forma giuridica di tale impresa, al fine di  garantire una maggiore gamma di prodotti e di offerte ed una maggiore  concorrenza.

IL DIRETTORE ASCOM ISCHIA
MARCO LARASPATA