Il PdL campano va alla riscossa. Così, dopo che il presidente Giorgio Napolitano ha fatto bocciare la norma contenuta nel maxi emendamento al Milleproroghe che stabiliva il blocco delle demolizioni abusive fino al 31 dicembre 2011, il Governo ieri ha accolto l’ordine del giorno presentato dall’on. Amedeo Laboccetta del Pdl, per stoppare gli abbattimenti delle case abusive realizzate per necessità. Negli ambienti romani della politica si parla insistentemente di un decreto legge per sanare gli abusi. Mentre parte del Pd e della sinistra oltranzista, senza guardare in faccia a nessuno, è pronto a dar battaglia per far radere al suolo tutti gli abusi edilizi.

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“La Camera, premesso che:
la materia relativa, in particolare, alle demolizioni di immobili disposte a seguito di sentenza penale, e, più in generale, la normativa relativa alla sanatoria degli immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali in sede penale e amministrativa, nonché di intervento della Corte Costituzionale, che hanno evidenziato un contrasto tra diritto vigente e diritto vivente;
tale contrasto ha pesante ricaduta, oltre che sulla popolazione in termini di certezza del diritto, sugli stessi organi dell’amministrazione giudiziaria ed in particolare sulle Procure della Repubblica che, come organi della esecuzione penale, sono deputate ad eseguire le sanzioni accessorie alle sentenze di condanna con notevole dispiego di energie e di aggravio di costi, nonché sulle amministrazioni locali dell’intero territorio nazionale che, avendo introitato e speso i contributi di costruzione versati in anticipo, in adempimento a precisa disposizione di legge, dai titolari delle istanze, sarebbero tenute alla restituzione di tali somme a coloro che non conseguono il titolo a sanatoria, aggravando in maniera rilevante le già difficili condizioni finanziarie delle stesse, fino al dissesto,

impegna il Governo

ad emanare norme per la definizione delle pratiche di condono di 269, cui all’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326, che convertito, con modificazioni, delle legge 24 novembre 2003, n. prevedano:
a) l’applicazione delle medesime condizioni di accoglibilità e le procedure amministrative previste per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 724, e successive modificazioni, fermi restando i dicembre 1994, n. limiti quantitativi degli abusi ammessi a sanatoria, i valori delle oblazioni e dei contributi fissati dal citato articolo 32 del decreto 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2003, n. 326; legge 24 novembre 2003, n.
b) che nelle more della formulazione o riformulazione dei provvedimenti definitivi del responsabile del servizio del comune competente, per le pratiche interessate si applicano tutte le disposizioni dettate dall’articolo 44, comma 1, della legge 28 febbraio 47; 1985, n.
c) che nei casi per i quali, il responsabile del servizio ritenga l’istanza non accoglibile, il pagamento integrale dell’oblazione determina gli effetti previsti dall’articolo 39 della 47; legge 28 febbraio 1985, n.
d) che a coloro che per i quali sussistevano i requisiti di ultimazione delle opere previsti dall’articolo 32 del decreto legge 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 30 settembre 2003, n. 326, e che, non provvidero a presentare istanza di novembre 2003, n. condono nel termine fissato dal legislatore statale (10 dicembre 2004) è consentito presentare tale istanza alle medesime condizioni relative all’oblazione e all’anticipazione del contributo, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della emananda normativa che pure preveda che a queste istanze si applicano le norme previste nei punti precedenti.
9/4086/14 Laboccetta”.

* Ordine del Giorno