Informiamo la Guardia di Finanza, che il consigliere Carmine Bernardo ha già segnalato al direttore  le presunte storture della partecipata marittima.

Ecco il Testo della lettera

Egregio Direttore,

Faccio seguito a quanto già rappresentatoLe per le vie brevi in ordine al contenuto del verbale della conferenza dei servizi del 29/11/2010 (prot. 2084), sottoscritto dal dott. Antonio Bernasconi, Dirigente Area economico e finanziaria,  dal dott. Luigi Muscariello e sig. Luigi Di Vaia, quest’ultimi nella qualità di Presidente e componente del consiglio di amministrazione della soc. partecipata Ischia Risorsa Mare srl, e rilevata l’assenza di un Suo riscontro, Le riepilogo le mie perplessità.

 

Come Le è stato rappresentato, in sede di redazione del bilancio relativo all’anno 2009 della partecipata Ischia Risorsa Mare, è emerso un forte risultato negativo di oltre € 700.000,00. Il dato era influenzato dalla riduzione dei ricavi, ma soprattutto da alcuni accertamenti Tarsu ricevuti nell’anno 2009 per oltre € 400.000,00, accertamenti non contestati e quindi divenuti definitivi e dalla transazione sottoscritta con il Comune in data 27/10/2009, che ha posto a carico dell’Ente oneri per oltre € 200.000,00.

 

Nonostante, le continue richieste del consigliere Cannovo, l’approvazione della bozza di bilancio da parte del consiglio di amministrazione è stata posticipata a dopo l’approvazione del bilancio consuntivo del Comune, in quanto a dire del Presidente dopo l’approvazione il Comune avrebbe annullato gli accertamenti o, quantomeno, “messo a posto le cose”. Infatti, dopo pochissimi giorni dalla approvazione del consuntivo, è stato sottoscritto il verbale di conferenza dei servizi sopraindicato ed il giorno successivo, approvato a maggioranza la bozza di bilancio della società partecipata.

 

Le sottopongo le mie perplessità in ordine al verbale di conferenza dei servizi:

a) L’istituto della conferenza dei servizi è regolato oggi dagli art. 14 e segg. della L. 241/90 così come profondamente modificati dalla Legge 24/11/2000 n. 340. Lo scopo di tale istituto è quello di rendere più rapida la conclusione della procedura.. Come è noto questo istituto non è altro che la conferenza delle pubbliche amministrazioni in un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi su tematiche comuni, semplificando e razionalizzando così i procedimenti. Alla luce di quanto sopra appare strano che per evitare di approvare un bilancio di una partecipata con una perdita di oltre € 700.000,00 si possa ricorrere a questo istituto. Le sottolineo che in tal caso non vi è stata la partecipazione di due amministrazioni, bensì del Comune e di una società di diritto privato.

b) con il verbale della conferenza dei servizi si cancellano entrate dell’ente contabilizzate nel 2009 nel consuntivo del Comune ed indispensabili per il rispetto del patto di stabilità. Rinunciando ad entrate per oltre € 700.000,00 il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità è stato solo fittizio, per la successiva cancellazione delle entrate avvenuta dopo pochi giorni. Su questo dato sono a chiederLe espressamente di conoscere se rientra nei poteri del Dirigente rinunciare ad entrate così rilevanti, se vi sono atti di indirizzo del Consiglio o della Giunta che autorizzano a tanto il Dirigente e se rientra nel piano dettagliato di obiettivi, previsto dall’art. 197, comma 2, lettera a), T: 267/2000 da Lei predisposto, la possibilità di rinuncia di entrate dell’ente per coprire disavanzi delle partecipate. Ancora sono a chiederLe di inviare apposito quesito alla Corte dei Conti ed agli Uffici competenti del Ministero degli Interni chiedendo di conoscere se l’annullamento, volontario e non dovuto, di entrate essenziali per il rispetto del patto di stabilità, effettuato dopo pochi giorni dall’approvazione, possa inficiare il rispetto del patto stesso (  Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, sulla base delle relazioni dei rispettivi organi di revisione, il rispetto, da parte di province, comuni ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, )

 

c) erroneamente nel verbale della conferenza dei servizi viene ritenuto che non si realizzi alcun disvalore. Il corrispettivo richiesto a Ischia Risorsa Mare è quello di sponsorizzare dal 2011al 2018  eventi del Comune per € 91.102,32. La cifra richiesta rappresenta un forte disvalore atteso che le sponsorizzazioni effettuate fino ad oggi dalla partecipata sono state ben al disopra della cifra indicata, anzi alcune volte sono state di ben 4 volte superiori.

 

d) erroneo è il richiamo all’art. 6 co 19 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 che espressamente vieta ogni forma di trasferimento a favore di società partecipate.

 

Alla luce di quanto sopra, a parere dello scrivente, il contenuto del verbale non è altro che la ricapitalizzazione di una società partecipata che non rientra affatto nelle competenze del Dirigente bensì del Consiglio, Il tutto senza voler considerare le problematiche di legge che impongono al Comune di dismettere le partecipazioni in società che hanno ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Sono, pertanto, a richiederLe quanto sopra indicato nell’ambito dei poteri attribuiti al Direttore Generale dall’art. 108 del TU 267/2000 “ Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del Comune e della provincia.”

Ringraziando porgo cordiali saluti.

Ischia 13/12/2010

Avv. Carmine Bernardo                                                                                                                     Consigliere Comunale

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