Condono edilizio. Il comune di Ischia ha perso il ricorso innanzi al consiglio di stato il giorno 11 settembre 2013. Ma alcuni media locali riportano il fatto come se fosse avvenuto da poco. Noi avevamo già riportato la notizia all’epoca dei fatti. In più aggiungiamo che l’originario ricorso contro la Soprintendenza (perso innanzi al Tar) fu voluto da Giosi e dal re del petrolio  (ex assessore all’edilizia ritornato in auge grazie al ripescaggio in giunta della parente Rosanna Ambrosino che ora è del PD)….
Ecco il testo dell’articolo del 2013
http://www.movimentoisolanoblog.it/2013/09/anteprima-condoni-continuano-le-batoste-per-il-comune-di-ischia-che-perde-ancora-l-11-settembre-2013-il-consiglio-di-stato-conferma-le-sentenze-del-tar-del-2011/
Tratto da Movimento isolano del 23 settembre 2013- Il contenzioso fa sempre più acqua. Una vera battuta d’arresto per l’esame delle pratiche del condono edilizio da parte del Comune di Ischia. Il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze del Tar Campania del 2011. Così il comune d’Ischia ha avuto un’altra doccia fredda. In sintesi, l’ente chiedeva che la Soprintendenza non respingesse più né i decreti di autorizzazione paesistica nè i progetti giudicati e già approvati dal comune di Ischia. Infatti una legge di 2 anni fa aveva stabilito che ogni istanza e ogni progetto andava inviato preventivamente alla Soprintendenza per l’ autorizzazione, non passando per il setaccio preventivo delle commissioni comunali, come avveniva in passato. Ma il Consiglio di Stato, come il Tar Campania, ha dato il benservito al comune di Ischia e l’11 settembre 2013 ha depositato la sentenza confermando la batosta del Tar. Infatti nella sentenza si legge:
“5.2. Destituito di fondamento è, altresì, il motivo d’appello sub 2.d), in quanto, come correttamente osservato dal T.a.r. nelle appellate sentenze, i procedimenti tardivamente trattati dal Comune non erano più perfezionabili ai sensi della normativa ormai non più vigente, con conseguente conformità ai principi generali, che presiedono al procedimento amministrativo, dei provvedimenti di restituzione degli atti all’Amministrazione comunale ai fini della rinnovazione dei procedimenti in conformità alla nuova disciplina, tanto più che pure l’art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004, al comma 9, ultimo periodo, prevede, seppure in un’ipotesi diversa, un’analoga misura di remand.
5.3. Per le esposte ragioni gli appelli sono da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori”.