Boccone amaro per il sindaco Caruso. Il comune ha tentato invano di impugnare la nota regionale prot. n. 0203811 del 29.4.2014. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha recentemente respinto il ricorso del Comune di Serrara Fontana. “Resta il presupposto dell’illegittimità della procedura posta in essere per l’affidamento a terzi di talune aree a mare e a terra nel Porticciolo di Sant’Angelo”.
Parte del testo della sentenza
Il Comune ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima n. 81 del 28.6.2006 con durata prorogata per legge sino al 31.12.2020, in forza del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, ha impugnato la nota prot. n. 0203811 del 29.4.2014 con la quale la Regione Campania, sul presupposto dell’illegittimità della procedura posta in essere per l’affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della navigazione, di talune aree a mare e a terra nel Porticciolo di Sant’Angelo, l’ha invitata a conformarsi alle disposizioni di legge.
Il Comune lamenta l’illegittimità della citata nota per violazione di legge (art. 45 bis Codice della Navigazione; art. 97 Cost.) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’annullamento.
La Regione Campania, costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell’atto gravato, concludendo nel merito per la reiezione del gravame.
Ma il tar bacchetta “Il ricorso non è fondato nel merito e va respinto, circostanza che consente al Collegio di non esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per carenza di lesività dell’atto impugnato, sollevata dall’amministrazione regionale”.

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