Barano d’ISCHIA – Come già riporta anche il GOLFO di questa mattina in prima pagina, da qualche tempo la giunta sta assegnando una serie di incarichi alla professionista, avv. Annalisa Mazzella, che notoriamente è la cugina di primo grado di Sergio Buono. Il Buono, come emerge dalla delibera numero 151 del 12/12/2016 e dalla numero 150 del 12/12/2016, proprio quando sono stati affidati degli incarichi legali alla cugina, si è sempre fatto portare assente, come prescrive la legge (Tuel e indicazioni Anac). Infatti nel provvedimento 150 (cioè quando vi è stata l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 7050/2016 emesso dal tribunale di Napoli in favore della città Metropolitana di Napoli – incarico legale) è scritto:
“Si dà atto che abbandona la seduta l’Assessore Sergio Buono”.
Invece, in una recente delibera (la numero 25 del 14/03/2017) Sergio Buono non si è astenuto, ma si è fatto portare presente affidando direttamente l’incarico alla cugina.

SERGIO BUONO HA VIOLATO IL TUEL
“Ai sensi dell’articolo 78, comma 2, del d. lgs. 267/2000, ‘Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado’”.
SERGIO BUONO, VOTANDO LA DELIBERA E DANDO IN PRIMA PERSONA L’INCARICO ALLA CUGINA, NON RISPETTA LE INDICAZIONI DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
Sul sito dell’Anac è raccomandato agli amministratori di non votare le delibere per i parenti fino al quarto grado. Figuriamoci se sapessero che Buono ha dato incarico alla cugina di primo grado, che è parente di quarto grado. Vediamo cosa è scritto sul sito dell’ANAC:
“L’art. 78 prevede che il comportamento degli amministratori degli enti locali deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi politici e di quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. Prescrive, poi, che tali amministratori «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado» con esclusione dei soli provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici «se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado»”.
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6318)
In questo caso, chissà cosa farà la MAGISTRATURA.