ISCHIAgeotermia non molla. Nonostante le bacchettate della Regione dal Tar spunta un ricorso della società, che da sempre vuole l’impianto pilota geotermico denominato “Serrara Fontana”. La Regione, con Decreto Dirigenziale n. 15 del 16/06/2017 (burc n.51 del 26 giugno 2017), ha espresso parere negativo sull’impianto geotermico a Serrara Fontana e ha salvato Ischia. Nel decreto di diniego si è parlato apertamente dei rilevanti impatti negativi derivanti dalla sismicità indotta/innescabile.

Il ricorso è anche contro il comune di Serrara fontana che, guarda caso, non si è costituito in giudizio.

Ecco parte del testo del decreto

DECRETO

sul ricorso del 2017, proposto da:
Ischiageotermia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Francesca Triveri, Giuseppe Zabatta, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Zabatta in Napoli, Galleria Umberto I;

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. Napoli e Prov., Comune di Serrara Fontana, Regione Campania, Comune di Casamicciola Terme non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari

– dell’atto MIBACT-SABAP-NA-MET n. 0009272 del 14 giugno 2017, comunicato in data 7 luglio 2017, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli avente ad oggetto “Serrara Fontana (NA) – Ditta Società IschiaGeoTermia s.r.l. Lavori: realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato “Serrara Fontana”; parere ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.”. Comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”;

– di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, in particolare, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 prot. 8759 del 13 dicembre 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e gli atti del Comune di Serrara Fontana assunti al protocollo n. 5487 del 19 ottobre 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che è stato richiesto il passaggio del ricorso alla Sezione interna quinta, in quanto trattasi di atto afferente a procedura di valutazione di impatto ambientale;

 

P.Q.M.

Assegna il ricorso in epigrafe alla Sezione interna quinta, presso la quale verrà rifissato in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Il Presidente del T.A.R.
Salvatore Veneziano

 

IL SEGRETARIO