Forio d’Ischia – Innanzi al Tar si è svolto un nuovo capitolo della guerra di Citara. La Deo mette a segno un goal. Infatti i giudici del Tar stabiliscono  che “l’ente locale dovrà pertanto provvedere in tal senso, ultimando le doverose procedure demolitorie”

 

IL TESTO DELLA SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale, proposto da:  Maria Teresa Del Deo, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno Molinaro in Barano D’Ischia, piazza San Rocco N.26;

contro

Forio Comune Di Forio non costituito in giudizio;  Comune di Forio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Ischia, via Osservatorio, 40;

nei confronti di

Giacinto Mattera non costituito in giudizio;

PER L’ACCERTAMENTO

della illegittimità del comportamento omissivo, ovvero del silenzio-rifiuto formatosi per il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, e ss. mm. ed ii., sulla diffida inoltrata al Comune di Forio in data 22.2.2017, prot. n. 5442, e dell’obbligo del Comune stesso di provvedere,

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Forio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente – premesso di essere legittimata alla proposizione del presente ricorso, in quanto proprietaria, giusta atto per notaio A. Albore del 5.5.1988, rep. n. 29639, di un locale (ad uso commerciale) che si affaccia sulla piazza di Citara e che confina direttamente con il suolo pubblico oggetto delle concessioni rilasciate dal comune di Forio al controinteressato Giacinto Mattera e successivamente revocate – chiede che sia dichiarata l’illegittimità del comportamento omissivo dell’intimato Comune sull’istanza del 22.2.2017 prot. n. 5442 e la condanna all’esecuzione dell’ordinanza n. 223036 del 23.3.2016.

Costituitosi, il Comune deduce che con nota 9250 del 29.3.2017 in atti si è riscontrata tale istanza chiarendo che sono state avviate le procedure per eseguire d’ufficio la citata ordinanza del 23.7.2016, essendo stata incaricata, una volta reperita la provvista finanziaria, apposita ditta al riguardo.

Il ricorso è fondato.

Deve infatti ritenersi che soltanto la puntale definizione di tempi certi di intervento e di misure effettivamente ripristinatorie possono realmente porsi come momento di esatto adempimento dell’obbligo provvedimentale de quo.

Ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 117 CPA, l’ente locale dovrà pertanto provvedere in tal senso, ultimando le doverose procedure demolitorie, entro giorni 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con l’intesa che –scaduto vanamente detto termine- sarà nominato apposito commissario acta, su richiesta del ricorrente.

Sussistono ragioni per compensare attualmente le spese di lite, fatte salve le conseguenze derivanti da eventuale inosservanza del Comune alla presente sentenza, anche in ordine agli oneri (e connesse responsabilità erariali) derivanti da ulteriori fasi processuali che si dovessero rendere necessarie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Paolo Passoni

 

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