Con un ‘ordinanza del Consiglio di Stato, il comune vince contro gli albergatori. Verrà realizzato il parcheggio Jolly  della discordia, da molti cittadini reputato uno scempio. Di seguito- in anteprima – pubblichiamo l’ordinanza del Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8116 del 2017, proposto da:

Società Limparo S.R.L., Sanpara S.R.L., La Villarosa S.A.S., Hotel Royal Terme S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Raimondo Nocerino, con domicilio eletto presso lo studio Giulia Micio in Roma, via Asiago, n. 2;

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Barone, Filomena Giglio, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, n. 88;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Regione Campania, Ati Costruzioni Santoro S.r.l. – Fiam S.r.l. – Dega S.r.l. non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per la Campania – Napoli – Sezione I, n. 1639 del 26 ottobre 2017, resa tra le parti – concernente approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del parcheggio pluripiano in via A. De Luca (ex parcheggio Jolly) e sistemazione delle aree esterne – con la quale il medesimo T.a.r., pronunziando sull’istanza cautelare incidentalmente proposta con il ricorso introduttivo (R.G. n. 3660/2017) e con i successivi motivi aggiunti, l’ha rigettata.

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ischia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Nocerino, Barone.

 

Considerato che tutte le censure non appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento per ciò che concerne il fumus boni juris.

Richiamato e fatto proprio il contenuto del decreto cautelare n. 4974 del 20 novembre 2017.

Considerato che non è meritevole di accoglimento l’istanza di revocazione per errore di fatto del citato decreto cautelare, in quanto le esclusioni dal montante massimo di pagine, ivi indicate, non trovano rispondenza nella legge.

Rilevato che difetta anche il periculum in mora alla luce degli atti depositati nell’odierno giudizio, che danno atto della realizzazione del 60% dei lavori, oggetto degli atti impugnati, dai quali non si evince un rischio a carico della falda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

Respinge l’appello

Condanna Società Limparo S.R.L, Sanpara S.R.L, La Villarosa S.A.S, Hotel Royal Terme S.R.L, in solido, al pagamento delle spese dell’odierno grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge in favore del Comune di Ischia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere