È incredibile ma Ischiageotermia non molla. Infatti, nonostante che la geotermia possa portare sismicità indotta, la società non molla il progetto. Così in questi giorni è spuntato dal Tar un nuovo provvedimento, fortunatamente contrario alla società…. Il dato agghiacciante è che i comuni di Serrara Fontana e di Casamicciola non si costituiscono in giudizio e non combatto questa discussa iniziativa…

(P.S. Questa notizia potrebbe diventare la prima pagina di qualche quotidiano locale….)….

Il provvedimento del Tar

Ischiageotermia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Francesca Triveri e Giuseppe Zabatta, con i quali è domiciliata presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Zabatta in Napoli, Galleria Umberto I;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;  Regione Campania, non costituita in giudizio; Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;  Comune di Casamicciola Terme, non costituito in giudizio.

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’atto MIBACT-SABAP-NA-MET n. 0009272 del 14 giugno 2017, comunicato in data 7 luglio 2017, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli avente ad oggetto “Serrara Fontana (NA) – Ditta Società Ischiageotermia s.r.l. Lavori: realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato “Serrara Fontana”; parere ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.”. Comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”;

– di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, in particolare, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 prot. 8759 del 13 dicembre 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e gli atti del Comune di Serrara Fontana assunti al protocollo n. 5487 del 19 ottobre 2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che, allo stato, non si configura il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile in relazione alla natura endoprocedimentale dell’impugnato parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli;

Considerato, infatti – come riferito dal difensore della società ricorrente all’odierna camera di consiglio – che il procedimento di V.I.A. statale per l’impianto geotermico progettato dalla ricorrente non risulta ancora definito con il provvedimento conclusivo di competenza ministeriale e che il suddetto parere contrario non ha determinato un arresto procedimentale;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;

Ritenuto, tuttavia, che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge l’istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.