Ischia – Il concorso vigilini continua a suscitare polemiche. Dalla delibera di giunta numero 110 del 23novembre emerge che il concorso vigilini è oggetto di contestazioni. Infatti l’oggetto della delibera è : “AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR CAMPANIA NAPOLI DA PERO ROSA E SCOTTI SARA C/ IL COMUNE DI ISCHIA. NOMINA AVVOCATO DIFENSORE”. Così la giunta ha nominato un legale. Il concorso è stato oggetto di critiche che sembrano non avere fine. L’amministrazione di Enzo – Giosi non è tutta rose e fiori…

Il testo della delibera

La Giunta Comunale

PREMESSO:

– Che è stato notificato al Comune di Ischia in data 06.11.2017 ricorso al TAR Campania Napoli proposto da Pero Rosa e Scotti Sara cl il Comune di Ischia nonchè Di lorio Giovanni controinteressato, per l’annullamento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part time verticale di n. 50 operatori di polizia locale categoria giuridica C, con riserva del 40 per cento dei posti ai sensi della normativa vigente, approvata con determina n. 1411 del 2.8.2017; del bando relativo alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione dei 50 operatori della P.L. indetta dal Comune di Ischia con determinazione n. 1798 del 28.10.2016 e pubblicato sul BURC n. 77 del 21.11.2016; della determina n. 1443 deIl’8.8.2017 per l’assunzione di n. 50 operatori di polizia locale a tempo indeterminato per tre mesi l’anno, periodo aprile-ottobre; del punto 9) dell’ordine dei lavori della Commissione d’esame approvato con verbale di Insediamento n. 1 del 13.12.2016; del regolamento sul funzionamento dei servizi e degli Uffici del Comune di Ischia, per quanto di ragione; e di ogni altro atto pregresso, connesso e/o consequenziale pregiudizievole degli interessi vantati dalle ricorrenti.

RITENUTO resistere nel predetto giudizio per la tutela dei diritti, ragioni ed azioni dell’Ente e nominare l’avvocato procuratore, domiciliatario e difensore di questo Comune;

DATO atto che i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale, inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale sono sottratti all’obbligo della richiesta del CIG afferente la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della determinazione dell’AVCP n. 4 del 7.7.2011 , par. 4.3;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

– Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

A) di resistere nel giudizio proposto innanzi al TAR Campania Napoli da Pero Rosa e Scotti Sara cl il Comune di Ischia nonché Di lorio Giovanni contro interessato, con ricorso notificato all’ente il 06.11 .2017 per la causale di cui in narrativa;

B) di affidare l’incarico all’avv. Banfi Agata conferendogli il mandato del Sindaco di rappresentare e difendere l’Amministrazione Comunale di Ischia in tale procedura, con ogni facoltà di legge ritenendo l’operato dello stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica, alle seguenti condizioni:

1) il Comune di Ischia elegge domicilio presso lo studio dell’avv. Banfi in Ischia alla via Casciaro n. 39;

2) l’Ente corrisponde al predetto professionista, per tutta l’attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione, l’importo forfettario di €. 600,00 oltre iva e cpa, da liquidarsi a presentazione di regolare fattura. Le spese vive documentate saranno liquidate a presentazione di rendicontazione con determina;

3) a titolo di acconto sull’importo forfettario predeterminato di €. 600,00 oltre cpa e iva potrà essere liquidata su richiesta del professionista incaricato una somma non superiore al 40% dell’importo complessivo, dietro presentazione di regolare fattura;

4) le spese e competenze eventualmente riconosciute in sentenza verranno recuperate dal predetto legale senza alcun onere a carico del Comune di Ischia e versate all’Ente il quale provvederà alla liquidazione in favore dello stesso solo dell’importo eccedente il corrispettivo già liquidato dall’Ente;

5) il professionista si obbliga a trasmettere tutti gli atti relativi all’attività che andrà a svolgere all’ufficio Contenzioso nonché a relazionare sullo stato del procedimento;

6) a restituire copia della presente delibera di conferimento dell’incarico sottoscritta per accettazione e a firmare la relativa convenzione;

C) di impegnare la spesa di €. 600,00 oltre c.p.a. e iva sul capitolo n.405/10 – Missione 01 .02 Titoli 01 del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusto impegno contabile n.2179 assunto dal Servizio Ragioneria;

D) di dare mandato al Responsabile del 10 Servizio di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione regolante l’espletamento dell’incarico alle condizioni suindicate;

E) di dichiarare il presente deliberato attesa l’urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.