I tassisti vincono e il vetusto Enzo (sul comune da un quarto di secolo) perde. Il Tar boccia il regolamento taxi, annulla la delibera di C.C n. 24 del 2/7/2013 (votata da Enzo) e condanna il Comune di Ischia al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidati in complessivi € 2.500,00. ricordiamo che alla delibera si opposero fortemente sia Carmine Bernardo che Ciro Ferrandino, ma gli arroganti al potere non vollero sentire ragioni….

 

Il testo della sentenza del TAR

 

Ricorso numero di registro generale XXX del 2013, proposto da: Baldino Salvatore, Monti Luigi, Capuano Anna, Calise Loreta, Migliaccio Vincenzo, Conte Giorgio, Di Meglio Almerico, Martino Angelo, Mancusi Giovanni, Buono Giuseppe, Cuomo Pietro, Impagliazzo Antonio, Impagliazzo Ciro, Galano Giovanni, Di Iorio Pietro, Conte Ettore, Monti Pasquale, Pesce Raffaele, Cortese Filippo, Migliaccio Giuliano, Trani Giovangiuseppe e Silvestri Tiziana, in proprio nonché nella qualità di titolari di licenze per servizio pubblico da piazza-taxi rilasciate dal Comune di Ischia, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Loreto e Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Loreto in Napoli alla Via Giordano Bruno, 169 e domicili digitali: vincenzoloreto@avvocatinapoli.legalmail.it e francescovecchione@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice, 33 e domicilio digitale: alessandro.barbieri@pec.iurisconsulting.eu;  Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

  1. a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 2/7/2013 (pubblicata all’albo pretorio a far data dal 23/9/2013), di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, ovvero taxi, noleggio con conducente, natanti, trazione equina;
  2. b) di tutti gli atti, di numero e data allo stato non meglio conosciuti, costituenti istruttoria a monte del provvedimento impugnato, ivi compresi gli incontri informali di cui si dà atto nella delibera impugnata nonché la richiamata riunione della Commissione Consultiva del 25/5/2007, ricollegabile al precedente Regolamento adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 145 del 26/5/2007 (impugnato in via tuzioristica ancorché superato dal nuovo Regolamento);
  3. c) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti ivi comprese le eventuali attività istruttorie laddove intervenute e di cui neppure si dà adeguatamente atto nell’approvazione del nuovo Regolamento degli autoservizi pubblici, nonché per quanto possa occorrere anche del precedente Regolamento di cui alla delibera n. 146/2007, laddove lo stesso (ancorché non più vigente) dovesse risultare in contrasto con la normativa di riferimento;

ed altresì per il risarcimento del danno subito e subendo da parte dei ricorrenti per l’attività svolta, da quantificare in corso di causa fatta salva la valutazione equitativa, derivante dalla illogicità di alcune delle previsioni del Regolamento limitatrici dell’iniziativa economica dei ricorrenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2018 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

  1. – I ricorrenti, premettendo di essere titolari di licenze per il servizio pubblico da piazza a mezzo taxi ed esponendo di costituire una importante rappresentanza degli operatori nel Comune di Ischia (dichiarando di agire anche a tutela della categoria), hanno impugnato il suindicato Regolamento per la disciplina del settore, deducendone l’illegittimità per violazione del giusto procedimento e con riferimento a taluni specifici punti.

1.1. Il ricorso, depositato il 12/11/2013, è stato notificato a mezzo del servizio postale il 5/11/2013 ed è pervenuto alla Regione il 6/11/2013 e al Comune il 7/11/2013.

Con quattro motivi di ricorso sono dedotti la violazione dell’art. 42 Cost., degli artt. 7 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge n. 21 del 1992, del d.lgs. n. 286 del 2005 e della legge n. 248 del 2006, unitamente ai principi con essi introdotti, alle richiamate disposizioni regolamentari e alla D.G.R. n. 474 del 2001, oltre all’eccesso di potere sotto plurimi profili.

È denunciata la violazione del giusto procedimento, difettando il contraddittorio con la categoria di cui all’art. 4 della legge quadro n. 21 del 1992 ed essendosi contravvenuto ai criteri regionali di cui alla D.G.R. n. 474 del 2/2/2001, discostandosi dal Regolamento-tipo (primo e quarto motivo).

Le censure contenute nel secondo e terzo motivo concernono specifiche disposizioni del Regolamento, ossia la regolamentazione delle sanzioni a carico dei titolari di licenze, la reintroduzione delle vecchie motocarrozzette, la “gestione” delle persone diversamente abili, le tariffe predeterminate, il servizio di taxi collettivo e il codice comportamentale.

Con il ricorso è inoltre formulata la domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, da quantificare in corso di causa (“anche alla luce del comportamento assunto dalla amministrazione e della auspicata apertura di una revisione del regolamento che tenga conto delle segnalazioni in questa sede esposte”), ovvero da determinare a mezzo di CTU o di verificazione o mediante valutazione equitativa.

1.2. Il Comune si è costituito in giudizio l’11/12/2013 per resistere al ricorso, eccependone l’irricevibilità e inammissibilità e chiedendone il rigetto, svolgendo le proprie difese con la memoria depositata il 16/12/2013.

Non si è costituita in giudizio la Regione.

1.3. La domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è stata respinta con ordinanza n. XXXX del 20/12/2013.

  1. – Per l’udienza di merito, le parti hanno prodotto memorie.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 19 giugno 2018 e assegnato in decisione.

DIRITTO

  1. – Occorre valutare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del Comune resistente, il quale rileva che non è impugnabile l’atto regolamentare per tutte le prescrizioni prive di immediata lesività.

In termini generali, la ravvisabile inammissibilità del ricorso è stata, inoltre, rilevata d’ufficio dal Collegio e ha formato oggetto dell’avviso alle parti formulato all’udienza, ex art. 73, terzo comma, c.p.a., trascritto nel verbale d’udienza.

Ciò posto, è consolidato il principio – espresso perlopiù per le procedure concorsuali, ma con validità generale – per cui va tempestivamente impugnato l’atto generale contenente prescrizioni immediatamente lesive, tali cioè da impedire o rendere particolarmente gravosa la partecipazione dell’interessato (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 26/6/2017 n. 3110).

All’infuori di tale ipotesi, non occorre avversare subitaneamente l’atto generale, il quale può essere impugnato unitamente all’atto applicativo con cui si concreta la lesione all’interesse vantato.

Orbene (fatta salva l’inammissibilità delle censure strettamente relative a prescrizioni generali ed astratte non immediatamente lesive, concernenti soprattutto il regime delle sanzioni, ove la lesione è determinata dalla successiva applicazione), nella specie alcune delle prescrizioni contestate sono immediatamente e concretamente lesive, in quanto non richiedono atti applicativi per produrre effetti vincolanti nella sfera giuridica dei destinatari (quali le previsioni dell’art. 29 sull’adattamento del mezzo alle necessità delle persone con ridotte capacità motorie e dell’art. 30, comma 9, circa le tariffe predeterminate).

In relazione a queste previsioni di diretta attuazione, va riconosciuto in capo ai ricorrenti l’interesse, ed il conseguente onere, ad impugnare il Regolamento nel suo complesso.

Occorre a tal proposito precisare che l’immediata lesività delle suddette previsioni abilita i ricorrenti – come ora detto – a impugnare il Regolamento nel suo complesso, senza che ciò comporti però la fondatezza delle censure (atteso che, anticipando quanto si dirà al successivo punto, il Regolamento si mostra viziato, in maniera assorbente e senza procedere quindi all’esame delle restanti censure, per mancanza della consultazione della Commissione composta anche con i rappresentanti della categoria).

  1. – Si può quindi passare all’esame del ricorso.

È fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dei principi da essa introdotti e del giusto procedimento.

Detta norma stabilisce al terzo comma che gli enti locali disciplinano l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, disponendo poi al quarto comma che:

”Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti”.

Nel caso di specie, con l’impugnata deliberazione è stato approvato il Regolamento in questione, a modifica del precedente atto approvato con delibera commissariale n. 146 del 26/5/2007.

Risulta mancante la consultazione della Commissione comunale, atteso che la nuova regolamentazione richiama la riunione con l’organo consultivo del 25/5/2007 (cfr. la premessa alla deliberazione n. 24 del 2/7/2013), la quale è temporalmente riferibile al precedente Regolamento.

Sta di fatto quindi che, pur essendo stato modificato e sostituito il precedente Regolamento, il nuovo atto non reca con sé la consultazione della categoria (come peraltro emerge dal resoconto della seduta, riportato nell’atto, in cui alcuni consiglieri rappresentavano che “non sono state ascoltate le istanze della locale categoria”).

Non convince l’osservazione del resistente Comune, secondo cui “le commissioni consultive di che trattasi operano solo con riferimento all’esercizio del servizio e alla concreta applicazione dei regolamenti già approvati ma non anche nella fase di formazione e di adozione” (memoria del 16/12/2013).

Tale tesi è basata sul dato letterale (parziale) della norma, fuorviandone il testo e frustrando l’intendimento del legislatore di favorire la partecipazione dei rappresentanti di categoria.

Con riguardo allo stesso dato letterale, deve osservarsi che la consultazione della Commissione è prescritta “in riferimento all’esercizio del servizio” (oltre che “all’applicazione dei regolamenti”), con locuzione dall’ampia latitudine, tale da non potere escludere la partecipazione della Commissione nella fase di elaborazione del Regolamento, atto prodromico ad ogni altro per ciò che attiene all’esercizio del servizio stesso.

Quanto all’aspetto teologico, è indubitabile che il legislatore abbia voluto attribuire un ruolo rilevante ai rappresentanti di categoria.

Ne consegue che, nell’interpretazione della norma in questione, il dato letterale non può essere assolutizzato (cfr. TAR Puglia – Lecce, sez. I, 17/10/2017 n. 1627: “L’art. 12 delle preleggi stabilisce, anzitutto, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese: a) dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (criterio cosiddetto di interpretazione letterale); b) dalla intenzione del legislatore (criterio cosiddetto di interpretazione teleologica). L’interpretazione da prescegliere deve essere, dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più possibile corrispondente all’intenzione del legislatore, quale si desume dalla legge”).

Le considerazioni che precedono trovano un supporto nello schema del regolamento tipo regionale (approvato con la D.G.R. del 2/2/2001 n. 474, i cui indirizzi sono richiamati nelle premesse dell’atto impugnato), nel quale è stabilito, all’art. 32, comma 5, lett. b), che il parere della commissione deve essere obbligatoriamente acquisito per la “formazione e variazione di norme regolamentari”.

In tale contesto, è sintomatico rilevare che il Comune abbia acquisito il parere della Commissione per l’originaria approvazione del Regolamento, trascurando invece di sottoporre ad essa le sue modifiche.

In base a quanto considerato, è pertanto illegittima e va conseguentemente annullata l’impugnata deliberazione, conseguendone la reviviscenza del precedente Regolamento (esente dal vizio esaminato e nei confronti del quale, approvato nel 2007, comunque si palesa irricevibile per tardività la tuzioristica impugnativa dei ricorrenti, come eccepito dal Comune), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

La domanda risarcitoria formulata con il ricorso va respinta, essendo sfornita di prova del pregiudizio che si assume subito.

  1. – Alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, conseguendone l’annullamento del provvedimento con esso impugnato, nei sensi e termini indicati in motivazione, mentre va respinta la domanda risarcitoria.

Le spese processuali seguono la soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Ischia unitamente al rimborso del contributo unificato e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi anticipatari, ferma restando la condanna dei ricorrenti alle spese della fase cautelare, di cui all’ordinanza n. 1960 del 20/12/2013; sussistono valide ragioni per dichiarare non ripetibili le spese processuali nei confronti della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

  1. a) accoglie la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 2/7/2013, nei sensi e termini indicati in motivazione;
  2. b) respinge la domanda risarcitoria;
  3. c) condanna il Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con attribuzione diretta agli avvocati Vincenzo Loreto e Francesco Vecchione, dichiaratisi anticipatari, ferma restando la condanna dei ricorrenti alle spese della fase cautelare;
  4. d) dichiara non ripetibili gli onorari e le spese di giudizio nei confronti della Regione Campania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore