Ischia – Un’altra figuraccia di Giosi? Nel post di ieri vi avevamo detto dei nostri dubbi sulla possibilità per Raffaele Trani, attuale presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Ischia, di poter essere nominato liquidatore della soc. Ischia Ambiente.

L’esperto al quale ci siamo rivolti ha confermato i nostri dubbi. Raffaele Trani è incompatibile con la carica di liquidatore di Ischia Ambiente. Il nostro esperto ci ha segnalato una recente sentenza del Tar di Bologna  del 22/04/2013 nr. 308.

Il Collegio emiliano, preliminarmente, ha ritenuto fondata l’eccezione afferente la violazione dell’art. 2399, comma 1, lett. c) c.c., atteso che la sussistenza di un rapporto con un revisore di una società partecipata dalla Provincia avrebbe configurato un’ipotesi di autoriesame suscettibile, in astratto, di compromettere l’indipendenza della funzione.

Non a caso, ha rammentato che l’art. 236, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, disciplinando le cause di ineleggibilità e di decadenza dei revisori, sancisce che per gli stessi valgono le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 2399 cit., intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente locale.

Al contempo, il giudicante ha precisato che il menzionato art. 236 prevede, oltre al resto, l’impossibilità di eleggere alla carica di Sindaco coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita che ne compromettono l’indipendenza.

Orbene, con riferimento alla vicenda, l’adito G.A. ha evidenziato che il soggetto nominato dalla P.A. aveva rivestito l’incarico di revisore di una società controllata dalla Provincia, così risultando che il componente nominato sarebbe potuto rientrare fra i soggetti “… che sono legati alla società o alle società da questa controllate”, ovvero fra i soggetti legati alle suddette società da rapporti di natura patrimoniale.

Invero, il Tribunale ha ritenuto che la società presso cui il componente nominato era dipendente sarebbe rientrata fra quelle controllate dalla Provincia, atteso che lo stesso Ente esercitava un controllo sostanziale sulla prima, tale da implicare una “cogestione” su tutti gli atti di programmazione, sui piani operativi e dei budgetannuali, sui piani di investimento e su quelli di assunzione del personale proposte dall’organo amministrativo.

Del resto, è stato rilevato che siffatto rapporto di cooperazione tra la società e la Provincia era sussistente anche per altre materie fondamentali, quali le modificazioni dello statuto, l’alienazione, la compravendita di beni immobili, brevetti e rami d’azienda, l’assunzione di attività o di servizi, la dismissione di attività o di servizi già esercitati e l’emissione di titoli di debito.

In virtù di siffatte considerazioni, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che la società interessata avrebbe potuto essere considerata controllata dalla Provincia, atteso che quest’ultima era in grado di esercitare un’influenza dominante sul complesso dell’attività gestionale, in ragione della possibilità di esercitare il diritto di veto su una serie di atti fondamentali per l’indirizzo e il governo della società stessa.

Di tal ché, il G.A. di Bologna, ravvisando la sussistenza di un rapporto di controllo tra la società in questione e la P.A. provinciale, ha accolto il gravame e, per l’effetto, annullato la gravata deliberazione nella parte in cui aveva disposto la nomina del controinteressato a componente del Collegio dei Revisori dei conti.

I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi

La pronuncia chiarisce che il Collegio dei revisori dei conti non può essere composto da soggetti che, in virtù di un rapporto di lavoro, risultano legati a una società controllata dall’Ente locale che provvede alla formazione del medesimo organo di controllo.

Sul proposito la giurisprudenza ha dapprima precisato che la disposizione dell’art. 234, D.Lgs. n. 267/2000, relativa alla disciplina della composizione del Collegio dei revisori dei comuni, province e delle città metropolitane, prevede che due componenti di tale organo devono essere scelti l’uno fra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e l’altro all’albo dei ragionieri e periti commerciali (T.A.R. Abruzzo, 12 agosto 2006, n. 425, in www.giustizia-amministrativa.it).

Di tal ché, avuto riguardo alle ipotesi di incompatibilità e/o ineleggibilità, è stato precisato che l’art. 2399 c.c. – secondo cui non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo – è espressione di un principio generale, volto a tutelare il delicato incarico in questione da potenziali condizionamenti da parte dei familiari più stretti che esercitano la carica di amministratore. Tale principio generale dell’ordinamento, del resto, è stato ritenuto applicabile anche nel settore delle autonomie locali, relativamente al funzionamento del corrispondente organo di vigilanza, rappresentato dal Collegio dei revisori dei conti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 maggio 2006, n. 4053, in Foro amm. 2006, 5, 1803).

Di conseguenza, alla stregua dei suindicati indirizzi esegetici, può ritenersi che il Collegio dei revisori dei conti è da intendersi legittimamente istituito, qualora composto da soggetti che in alcuna guisa operano per società sottoposte a qualsivoglia forma di controllo da parte dell’Ente locale interessato.

La sentenza dell’aprile scorso è chiarissima e per Raffaele Trani, presidente del collegio dei revisori, sempre ligio ad esprimere pareri negativi sugli emendamenti delle minoranze ( speriamo che la Corte dei Conti glie ne chieda conto) , non vi è alcuna possibilità. Se verrà nominato sarà un’ altra ulteriore prova che la illegalità regna al Comune di Ischia nonostante la presenza di svariati dirigenti con profumatissimi compensi.