fotoIschia – Carmine Bernardo scrive: “Con quest’interrogazione inviata al Sindaco d’Ischia gli evidenzio il modo illegale di operare di Ischia Ambiente, che continua a non fare le gare per gli acquisti di beni e servizi da terzi, ed il comportamento omissivo del segretario generale che, in presenza di una specifica segnalazione di irregolarità, si limita ad affermare cose assurde invece di svolgere il suo ruolo istituzionale per il quale, in uno ai dirigenti comunali, è profumatamente pagato.
L’atteggiamento del segretario generale è ancora più grave se si tiene conto dell’ intervento del Presidente Autorità Anticorruzione sulla gestione degli appalti nel Comune di Ischia, delle gravi inchieste penali per fatti corruttivi che hanno portato all’arresto del Sindaco e del dirigente dell’Ufficio Tecnico, solo di recente scarcerati, dell’ imputazione coatta disposta dal Gip del Tribunale di Napoli a carico del Sindaco e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, delle dichiarazioni di consiglieri della maggioranza che affermano che la maggioranza è ostaggio di consiglieri comunali che chiedono incarichi e che si muovono secondo il loro mal di pancia, delle numerose inchieste penali etc).
Ho chiesto anche l’intervento della Corte dei Conti che in assenza o inadeguatezza dei controlli può condannare gli amministratori responsabili ed i dirigenti ( nel caso di specie il Sindaco ed il Segretario) ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
Questa vicenda evidenzia ancora una volta che il leitmotiv dell’amministrazione di Giosi Ferrandino è l’illegalità diffusa. Penso, però, che i recenti fatti giudiziari abbiano dimostrato che non la faranno franca e che le spese assurde sostenute dalla società questa volta le pagheranno ,loro e non i cittadini con le esosissime tasse che Giosi Fernandino ha imposto”.
Testo dell’interrogazione inviata al sindaco, Alla Corte dei Conti e al Prefetto, Dott.ssa Gerarda Maria PANTALONE
Oggetto: interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 43 TUEL e dell’art. 23 Regolamento funzionamento consiglio comunale.

Il sottoscritto Avv. Carmine Bernardo, consigliere comunale di Ischia
Premesso che
– il servizio di igiene urbana, di manutenzione del verde pubblico, dei servizi cimiteriali e della manutenzione degli immobili e degli impianti è affidata alla società in house Ischia Ambiente spa;
– La società Ischia Ambiente, quale società in house e totalmente partecipata dal Comune di Ischia, affidataria di un servizio del costo di oltre 7 milioni di euro, è tenuta ad effettuare le gare quando acquisisce servizi o forniture da terzi
E ciò lo si rileva da:
* l’art. 32, del D.lvo 25/06/2008 n. 112 al comma 1, lettera c), assoggetta alle disposizioni del Codice ai contratti di “lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
* l’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, dedica due commi ai temi in questione: il comma 15, secondo cui “le società cosiddette in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni”, e il comma 17, secondo cui “le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
* il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, il cui art. 25 ha aggiunto, all’art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, l’art. 3bis, il cui comma 5 dispone che “le società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163 e successive modificazioni”. “Le medesime società”, continua la nuova norma, “ adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura contributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori”.
– a seguito di mia specifica interrogazione, il Presidente del cda di Ischia Ambiente ha riferito di aver provveduto al nolo di automezzi presso la ditta Cu.Ma srl, senza effettuare alcuna gara e su semplice richiesta telefonica. Non risultano ricerche di mercato per la verifica della congruità del prezzo pagato. Il nolo doveva durare per soli 30 giorni mentre è durato dal mese di dicembre e fino al mese di marzo 2015;
– il Presidente giustifica, questa anomala ed illegale pratica, riferendo di estrema urgenza ed indifferibilità di effettuare la raccolta dei rsu:
– a seguito di mia ulteriore richiesta il Presidente di Ischia Ambiente mi riporta con nota del 02/09/2015 l’elenco dei beni e servizi acquistati da ditte terze nel primo semestre del 2015 ove si evince che, per la quasi totalità, la società sistematicamente viola la specifica normativa sugli acquisti delle società partecipate operando a mezzo della pericolosa procedura della trattativa privata;
– da me informato di tale illegale sistema di gestione delle procedure di acquisto, il segretario generale dott. Giovanni Amodio, responsabile dell’anticorruzione nel Comune di Ischia e garante della legalità, si limita a riferire che “non è possibile valutare se le procedure adottate dal sig. Sirabella, siano conformi alla vigente normativa ….” conclude il garante dell’anticorruzione, poi, “ che i primi controlli debbano essere effettuati dal cda”
Considerato che
– sia la giurisprudenza sia l’Autorità Anticorruzione hanno più volte ribadito che l’urgenza che legittima la trattativa privata deve riferirsi a circostanze imprevedibili e non imputabili in alcun modo a ritardi od omissioni dell’Amministrazione;
– nel caso di specie non si capisce quali possano essere state queste circostanze imprevedibili, mentre è chiaro, a tutto voler concedere, che invece ci si trova in presenza di ritardi ed omissioni del management societario
– come affermato dal Presidente della Corte dei Conti è più volte ribadito dal Presidente dell’autorità anticorruzione, il ricorso alla trattativa privata aumenta il rischio di condotte corrotte e fraudolente
– l’atteggiamento omissivo del Segretario Comunale, responsabile anticorruzione, costituisce grave inadempimento ai propri compiti istituzionali e doveri d’ufficio, in quanto egli dirige, per legge, il sistema dei controlli interni. Infatti,il segretario comunale è tenuto, ai sensi dell’art 147- bis del decreto leg.vo n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012 , ad effettuare il controllo successivo sugli atti;
– detto controllo si estende, ai sensi del successivo art. 147 quater dello stesso decreto leg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., alle società partecipate dello stesso ente locale e dunque, alla Società Ischia Ambiente. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo ” Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili” per cui non è assolutamente ammissibile che il Segretario Comunale, vertice della struttura burocratica del Comune di Ischia e titolare dei poteri sostitutivi, ritenga di non dover effettuare i controlli di conformità sulle procedure poste in essere dalla società, ovvero di non dover intervenire in caso di segnalazione di violazioni di legge, ponendo in essere una condotta gravemente inadempiente ed omissiva;
– l’art. 148 del Decreto leg.vo n. 267/2000 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti, la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, ferme restando le azioni di responsabilità contabile, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
Tutto ciò considerato interroga il Sindaco Giuseppe Ferrandino chiedendo:
1. Quali interventi intende porre in essere per verificare che la gestione della società in house Ischia Ambiente sia svolta nel pieno rispetto della legge, in primis nella scelta dei contraenti, verificando che gli attuali destinatari della raccolta differenziata siano stati scelti nel rispetto della normativa vigente;
2. Quali interventi intende porre in essere nei confronti del Segretario comunale che risulta assolutamente inadempiente ed omissivo riguardo i suoi doveri di direzione del sistema dei controlli interni, in particolare per ciò che concerne il controllo delle partecipate, quale la Società Ischia Ambiente e i relativi affidamenti e appalti di lavori e servizi;
3. Se ritiene di denunciare i fatti sopraindicati alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti, nonché di inoltrare specifica informativa alla Autorità Nazionale Anticorruzione
4. Se ritiene di acquisire specifica relazione dal consiglio di amministrazione e dal responsabile del controllo analogo sulla correttezza della gestione in relazione alla scelta del contraente.

Si invita e diffida il destinatario della presente ad adottare gli atti del proprio ufficio nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente e/o a comunicare allo scrivente i motivi del diniego o del ritardo con avvertenza che trascorso inutilmente il detto termine di gg 30 verrà presentata denuncia per il reato previsto e punito dall’art. 328 cp cpc II comma

CHIEDE
A S.E. Ill.ma il Prefetto di Napoli, anche in relazione a tutti i gravi accadimenti che stanno interessando il Comune di Ischia (intervento Presidente Autorità Anticorruzione, gravi inchieste penali per fatti corruttivi che hanno portato all’arresto del Sindaco e del dirigente dell’Ufficio Tecnico, solo di recente scarcerati, imputazione coatta disposta dal Gip del Tribunale di Napoli a carico del Sindaco e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, dichiarazioni di consiglieri della maggioranza che affermano che la maggioranza è ostaggio di consiglieri comunali che chiedono incarichi e che si muovono secondo il loro mal di pancia, numerose inchieste penali etc) di valutare la sussistenza dei motivi di grave ed urgente necessità per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 141 D.lgs 267/2000 ovvero delle misure ritenute opportune, dirette a riportare la legalità nel Comune di Ischia

Ischia 21/09/2015 Avv. Carmine Bernardo