COMUNE WEB 20-11Ischia – Caso Mollo- Maddaloni. Il provvedimento del consiglio di stato che assesta un colpo al comune di Ischia è spuntato solo in questi giorni. Ma la data di pubblicazione dello stesso risale a gennaio 2016.
Dal provvedimento emerge che i coniugi Maddaloni si sono opposti alla sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VI n. 01747/2015, resa tra le parti, concernente il diniego permesso di costruire in sanatoria – ordine di demolizione.
Il consiglio di stato ha accolto il loro ricorso
“P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riconosciuta la sussistenza dei presupposti della rimessione in termini per la notifica del ricorso introduttivo al Comune di Ischia, annulla la sentenza appellata, con rimessione del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli”…
Parte del provvedimento
a conclusione dell’iter procedimentale di riesame il Comune di Ischia, con provvedimento prot. n.16014 del 26.06.2014, annullava il permesso di costruire in sanatoria n. 23 del 30.6.2011; di poi, con l’ordinanza n. 128 del 22.7.2014, disponeva la demolizione delle opere ivi compiutamente descritte.
2. Avverso tali provvedimenti gli odierni appellanti proponevano ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, il quale, con sentenza n. 1747 del 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato, nella specie individuato nella signora De Maio Ida.
3. Maurizio e Loredana Maddaloni hanno proposto appello per ottenere la riforma di tale sentenza.
4. All’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello merita accoglimento.
6. La sentenza appellata non è condivisibile nella parte in cui riconosce alla signora De Mario la qualifica di controinteressata, cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità.
Il T.a.r. è giunto a tale conclusione valorizzando:
– sotto il profilo formale, la circostanza che nel corpo del provvedimento impugnato si dava espressamente conto, fra l’altro, di un atto di diffida (prot. n. 4966 del 20 febbraio 2014) a firma della signora De Maio, nella qualità di proprietaria dell’immobile confinante con la proprietà dei germani Maddaloni, di una nota integrativa all’atto di diffida acquisita al protocollo n. 14414 del 6 giugno 2014, a firma della signora De Mario e della partecipazione attiva di quest’ultima alla dialettica procedimentale;
– sotto il profilo sostanziale, la titolarità in capo alla signora De Maio di un diritto soggettivo (il diritto di proprietà dell’immobile confinante) asseritamente leso dall’edificazione. In ordine a tale secondo profilo, la sentenza appellata, pur richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di impugnazione di un diniego di permesso di costruire o di un’ordinanza di demolizione non sono normalmente configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, e ciò anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dell’esecuzione della misura repressiva e anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso, ha, tuttavia, ritenuto che il suddetto principio subirebbe un’eccezione quando l’interesse del terzo risulti “vestito” (come accadrebbe nel caso di specie) dalla necessità di una concreta e specifica tutela del proprio diritto dominicale”.