Ischia – Con Enzone l’abusivismo edilizio continua. Alla faccia del terremoto, sembra che nel comune di Ischia, quasi quasi, si può fare quel che si vuole. Infatti, si fanno le sopraelevazioni e quando Raffale Di Iorio e l’avv. Bernado segnalano le illegalità al Tar i giudici intervengono e condannano il comune anche a pagare le spese. “Il Collegio non può non rimarcare anche in questa sede la doverosità di eseguire l’ordinanza di demolizione n. 35 del 21 marzo 2018 nella quale si dà atto (cfr. rapporto tecnico del Comune del 19 ottobre 2017) che le opere abusive in questione sono state eseguite in assenza di autorizzazione sismica”. Inoltre “condanna il Comune di Ischia al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti”.

Il testo del provvedimento

Sul ricorso numero di registro generale xxxx del 2018, proposto da: Carmela Mazzella e Raffaele Di Iorio, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmine Bernardo, con domicilio presso la PEC risultante da Reginde; contro

Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Mennella, con domicilio presso la PEC risultante da Reginde;

nei confronti Attilio De Angelis, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro con il quale domicilia presso la PEC risultante da Reginde; per l’annullamento della nota dell’Area Tecnica del Comune di Ischia prot. 16746 del 11/06/2018 di chiusura del procedimento avviato con nota prot. 10948 del 17/04/2018, conosciuta solo in data 24/08/2018 a seguito di richiesta di accesso agli atti, e con la quale il Comune di Ischia, nella persona dei responsabili del servizio 5/SUE-7-14, chiude il procedimento avviato con nota del 17/04/2018 prot. 10948 con la quale il Comune ha comunicato che “… avvierà la procedura di individuazione e richiesta di accesso per indagini per i fabbricati limitrofi a quello in oggetto, mentre per quanto riguarda la problematica di pubblica e privata incolumità, nelle more dei risultati delle indagini da Voi richieste, non è possibile derogare ulteriormente l’esecuzione delle indagini strutturali predisposte dall’Ente giusta determina n. 398 del 27/03/2018 ai fini della valutazione di un imminente pericolo strutturale” richiedendo la “disponibilità all’accesso della Ditta incaricata dall’Ente presso l’abitazione sita in via Campagnano n. 2, riservandosi di comunicare successivamente, anche per le vie brevi, l’esatto giorno ed orario relativo alle prove da effettuarsi” 2. di tutti gli atti preordinati, connessi o consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia e di Attilio De Angelis; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato l’atto in epigrafe deducendone l’illegittimità sotto vari profili. In particolare, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Ischia ha archiviato il procedimento avviatosi per effetto del loro esposto circa la sussistenza di pericoli di crollo dell’edificio a seguito della realizzazione di opere edilizie abusive da parte del controinteressato. Si sono costituiti per resistere il Comune di Ischia e il controinteressato. Con l’ordinanza n. 1636 dell’8 novembre 2018 la Sezione in accoglimento della domanda cautelare ha ordinato al Comune di procedere alle indagini diagnostiche sul manufatto al fine di verificarne l’idoneità statica. In data 31 gennaio 2019 l’amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla Sezione, ha depositato la relazione della ISTEMI s.a.s. che ha dato atto che all’esito delle indagini effettuate “esclusivamente in campo statico, allo stato attuale” non sussistono “pericoli di incolumità per gli utenti”. In esito a tale deposito le parti hanno presentato varie memorie. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2019, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione del ricorso insistendo, tuttavia, per la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite. Considerato quanto evidenziato dalla parte ricorrente al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, devono porsi nell’importo liquidato in dispositivo a carico del Comune resistente, mentre devono essere compensate nei riguardi del controinteressato. Come evidenziato dalla Sezione in sede cautelare “l’amministrazione ha chiuso con la nota impugnata il procedimento teso all’accertamento della sicurezza del manufatto oggetto di interventi edilizi abusivi sulla base del verbale dei VV.FF. risalente a parecchi mesi prima (gennaio 2018 e nel quale si attesta l’assenza di un “imminente” pericolo di crollo) in contraddizione con la documentazione tecnica richiesta e i controlli disposti in precedenza per verificare l’idoneità statica dell’immobile”. Il fatto che la relazione della ditta incaricata dei controlli dopo una corposa indagine (fatta di rilievi strumentali e prove di carico) abbia confermato che allo stato non sussistono pericoli di crollo non fa venir meno la circostanza che il Comune abbia agito, archiviando il procedimento, sulla base di un’istruttoria superficiale. Il Collegio non può non rimarcare anche in questa sede la doverosità di eseguire l’ordinanza di demolizione n. 35 del 21 marzo 2018 nella quale si dà atto (cfr. rapporto tecnico del Comune del 19 ottobre 2017) che le opere abusive in questione sono state eseguite in assenza di autorizzazione sismica. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo per la Campania, sede di Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: a) lo dichiara improcedibile; b) condanna il Comune di Ischia al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti; c) compensa le spese nei confronti del controinteressato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati: Paolo Passoni, Presidente Davide Soricelli, Consigliere Paola Palmarini, Consigliere, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Paola Palmarini Paolo Passoni IL SEGRETARIO