I cittadini di Barano, nel 2019 hanno subito l’aumento dell’immondizia del 40% adesso, in piena emergenza covid 19, sono costretti a uscire di casa ogni giorno perché non c’è la raccolta porta a porta, che non è mai stata organizzata

ISCHIA – Il Tar dà ragione al sindaco Metropolitano che, con la deliberazione n. 263 del 30.10.2019, aveva stabilito la “rideterminazione con efficacia retroattiva dal 1.1.2019 della tariffa del servizio di smaltimento rifiuti in variazione al precedente contratto per il 2019”. I sindaci di Barano, Ischia e Serrara Fontana si erano opposti a De Magistris, ma hanno fatto una gran figuraccia perché, come scrivono i giudici del Tar, “il termine per proporre impugnazione decorre dal 6.11.2019 con la conseguenza che il ricorso in esame, inviato per la notifica il 13.1.2020, va dichiarato irricevibile siccome tardivamente proposto oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a”. Sì, avete capito bene, i sindaci già ci salassano e non sono in grado di fare azioni per la tutela nostra. Infatti, buttano solo fumo negli occhi ai cittadini con ricorsi che già erano persi in partenza! Forse ai sindaci gli aumenti fanno piacere…. Va detto che le tasse erano già alla stelle e, per giunta, i cittadini di Barano – dopo aver subito, ad aprile 2019 l’aumento dell’immondizia del 40% adesso in piena emergenza covid-19 – sono costretti a uscire ogni giorno per portare l’immondizia ai punti di raccolta. De Luca, aiutaci tu!

P.S Ciro Ferrandino, hai compreso che queste amministrazioni sono un disastro? Ma come fai a condividere il nulla di Enzone? Pure tu hai preso parte alle delibere di giunta carta igienica del sindaco di Ischia! La verità è che i sindaci, in generale, sembrano fare azioni solo per buttare fumo negli occhi della gente…Aprite gli occhi! Scriveremo ancora.

Il testo del dispositivo

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 427 del 2020, proposto da Comune di Ischia, Comune di Barano D’Ischia, Comune di Serrara Fontana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Casciaro, 39; contro Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cristiano, Benvenuto Fabrizio Capaldi, Massimo Maurizio Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, piazza Matteotti, 1; nei confronti S.A.P.Na. Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Giasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via C. Console, 3; per l’annullamento – della deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 263 del 30.10.2019 pubblicata dal 30.10.2019 al 14.11.2019, avente ad oggetto “S.A.P. NA. S.p.A. – Approvazione del Piano delle Attività 2019 (Relazione e Allegati – Relazione integrativa – Prospetto proposta tariffa anno 2019)” con cui è stato approvato il Piano delle Attività 2019 sulla base del quale i maggiori costi del servizio espletato dalla società S.A.P. NA., con rideterminazione della tariffa per un importo di € 169,96 a tonnellata; – del Piano delle Attività 2019, della relazione, degli allegati, della Relazione Integrativa e del Prospetto proposta tariffa anno 2019 allegati alla proposta di delibera approvata dal Sindaco Metropolitano; – della nota della S.A.P. NA. prot. n. 12190 del 6.11.2019, con la quale è stata effettuata la trasmissione della deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 263 del 30.10.2019 ai Comuni; – del contratto (schema) di servizio con la SAP NA S.p.A. per l’anno 2019 relativo all’aggiornamento e rideterminazione con efficacia retroattiva dal 1.1.2019 della tariffa del servizio di smaltimento rifiuti in variazione al precedente contratto per il 2019 allegato alla delibera del Sindaco Metropolitano n. 14 del 2019; – di ogni altro atto, connesso, propedeutico e/o conseguenziale comunque lesivo della posizione giuridica delle ricorrenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli e di S.A.P.Na. Sistema Ambiente Procincia di Napoli s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Premesso che: – con ricorso inviato per la notifica con modalità tradizionali il 13.1.2020 e depositato il 5.2.2020 i Comuni ricorrenti impugnano, chiedendone l’annullamento, la delibera della Città Metropolitana di Napoli n. 263 del 30.10.2019 avente ad oggetto “S.A.P.Na. S.p.A. – Approvazione del Piano delle Attività 2019 (Relazione e Allegati – Relazione integrativa – Prospetto proposta tariffa anno 2018)”; – in particolare, con tale delibera è stato approvato il piano delle attività 2019 presentato da S.A.P.Na. s.p.a., società a partecipazione pubblica costituita per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, con cui si è determinato il costo del servizio espletato per l’annualità 2019 con rideterminazione della tariffa per un importo di € 169,96 a tonnellata (rispetto alla precedente di € 150,34/tonnellata) e conseguente incremento del costo di gestione del ciclo dei rifiuti destinata ad essere recepita nel contratto di servizio degli enti locali con efficacia dal 1.1.2019; – le amministrazioni istanti lamentano violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili e, in sintesi, si dolgono che l’incremento della tariffa per i servizi di S.A.P.Na. s.p.a. per l’anno 2019 approvato con la delibera impugnata non potrebbe essere compensato con un incremento delle tariffe da applicare ai contribuenti poiché, nel frattempo, è già stato approvato il bilancio di previsione (per il quale il D.M. 25.1.2019 fissa il termine del 31.3.2019) ed è scaduto il termine ultimo per le modifiche delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”); – a sostegno delle ragioni dedotte, invocano la pronuncia di questo T.A.R. n. 6039 del 19.12.2019 con cui è stato accolto per il descritto profilo di illegittimità un precedente ricorso proposto dalle medesime amministrazioni comunali avverso una pregressa deliberazione riferita al 2018 recante incremento della tariffa riferita ai servizi espletati da S.A.P.Na; – costituitesi in giudizio, le controparti processuali eccepiscono l’irricevibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto in data 13.1.2020, quindi oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. decorrente dalla data di comunicazione a mezzo p.e.c. (6.11.2019) della gravata deliberazione n. 263/2019 – corredata dal contratto di servizio per il 2019 – agli enti locali ricorrenti, come peraltro ammesso dai medesimi Comuni istanti (cfr. pag. 6 del ricorso secondo, ove si dà atto che “…in data 06.11.2019, trasmetteva ai Comuni del territorio provinciale la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 263 del 30.10.2019, il contratto di servizio aggiornato per l’anno 2019 con rideterminazione retroattiva della tariffa”); – i Comuni replicano all’eccezione ed assumono la tempestiva proposizione del gravame dovendosi aver riguardo, secondo la prospettazione attorea, alla scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione impugnata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, effettuata nel caso di specie dal 30.10.2019 al 14.11.2019 con la conseguenza che, rispetto a tale dies a quo, il gravame dovrebbe ritenersi tempestivamente notificato entro il prescritto termine decadenziale; – all’udienza camerale del 26.2.2020, rilevata l’integrità del contraddittorio e la sussistenza dei presupposti di legge, il Tribunale si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata dandone avviso alle parti presenti ed ha trattenuto la causa in decisione; Ritenuto di condividere la sollevata eccezione in rito per le ragioni di seguito illustrate: – riguardo ai provvedimenti per i quali sia prevista la pubblicazione all’Albo Pretorio ex art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è consolidato l’indirizzo pretorio secondo cui il termine di impugnazione decorre, per i soggetti direttamente contemplati dall’atto ovvero per quelli da ritenersi comunque destinatari dello stesso anche se non contemplati, dalla comunicazione o notifica individuale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4501/2010; T.A.R. Lazio, n. 11595/2019; T.A.R. Emilia Romagna, n. 20/2013) mentre per i terzi detto termine decorre dalla data di pubblicazione, soluzione coerente con i princìpi di effettività della tutela giurisdizionale e di salvaguardia della legittimità dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 760/2016); – la fattispecie in scrutinio rientra nella prima ipotesi, atteso che la gravata delibera della Città Metropolitana di Napoli, pur non indicando nominativamente gli enti interessati, individua quali destinatari delle disposizioni (quindi enti concretamente incisi dall’azione amministrativa) i 92 Comuni del territorio provinciale, tra cui gli enti locali ricorrenti, ai quali S.A.P.Na. avrebbe dovuto comunicare il nuovo costo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (cfr. punto 9 delle proposta di delibera approvata dal Sindaco Metropolitano) ai fini del recepimento nel contratto di servizio per l’anno 2019; – a tale incombente ha effettivamente provveduto S.A.P.Na. con nota del 6.11.2019 trasmessa in pari data ai Comuni di Ischia, Comune di Barano D’Ischia, Comune di Serrara Fontana, odierni ricorrenti, circostanza documentata dalle parti resistenti e non contestata dalle amministrazioni ricorrenti; – con tale comunicazione diretta si è concretizzata quindi la piena cognizione del provvedimento da parte degli enti destinatari i quali, pertanto, non avrebbero potuto confidare nel termine successivo decorrente dalla pubblicazione della delibera all’Albo Pretorio valevole, per le ragioni esplicitate, solo per i terzi non contemplati nel provvedimento ovvero non incisi dai relativi effetti; – detta conclusione è peraltro coerente con l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa, rispetto alla quale è consustanziale la previsione del termine decadenziale per proporre ricorso, e altresì di tutela del diritto di difesa del destinatario degli atti amministrativi il quale, mediante la comunicazione diretta, acquista consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività; – pertanto, il termine per proporre impugnazione decorre dal 6.11.2019 con la conseguenza che il ricorso in esame, inviato per la notifica il 13.1.2020, va dichiarato irricevibile siccome tardivamente proposto oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a.; – non si ravvisano i presupposti per la rimessione in termini richiesta dalla difesa di parte ricorrente in quanto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale consolidato, non si ravvisano “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” e neppure risultano documentati “gravi impedimenti di fatto” che abbiano impedito la tempestiva proposizione del ricorso; Considerato che la definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati: Salvatore Veneziano, Presidente Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore Maurizio Santise, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano IL SEGRETARIO