LIBERE CONSIDERAZIONI – ISCHIA – Gianpaolo gioca come vuole….Nuova mazzata al tar contro il comune di Ischia. Gianpaolo Buono una volta è attaccante, un’altra è difensore del comune di Ischia. Infatti, proprio l’altro giorno, l’avvocato Gianpaolo Buono ha vinto una causa al tar contro l’ente. Ma recentemente ha ricevuto un incarico dall’ente esattamente nel procedimento contro i Villari (vedi determina n. 726 del 21/04/2020).  Anche nel 2007, con delibera n.65  del 28/09/2007, aveva ricevuto incarico dal comune di Ischia. Che dire? Una volta gioca favore e qualche altra contro… C’è Enzo o c’è Giosi l’avvocato resta inossidabile….

IL TESTO DELLA CAUSA VINTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianpaolo Buono, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

il Comune di Ischia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Pantalone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

nei confronti

il signor OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del -OMISSIS-con il quale il responsabile dello sportello unico per l’edilizia ha sospeso il permesso di costruire n. -OMISSIS-per la realizzazione di una rampa di accesso al fondo agricolo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa Angela Fontana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il provvedimento n. -OMISSIS-adottato dal comune di Ischia di sospensione del permesso di costruire -OMISSIS-avente ad oggetto la realizzazione di una rampa d’accesso su un’area di sua proprietà identificata nel catasto del comune di Ischia al foglio 15, particella n. 2285.

Tale provvedimento di sospensione è stato adottato dall’amministrazione a seguito di una denuncia pervenuta dal signor -OMISSIS-, vicino controinteressato, il quale aveva rappresentato all’amministrazione che l’intervento edilizio autorizzato ricadeva su un’area non in proprietà del richiedente ma di esso controinteressato ed allegando, a sostegno delle proprie ragioni, i titoli di proprietà dell’area in parola.

In esito all’esame di tutti gli atti acquisiti e delle osservazioni delle parti interessate, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione del titolo a suo tempo rilasciato in quanto non era stato possibile pervenire alla definitiva chiarezza sulla controversa titolarità dei cespiti.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il signor -OMISSIS-, con articolate censure nelle quali ha dedotto la illegittimità del provvedimento impugnato sotto molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

2.1 Con il primo motivo di ricorso, egli ha dedotto la violazione dell’art. 21 quater della Legge n. 241 del 1990 in quanto l’atto impugnato non indicherebbe il termine finale di sospensione del provvedimento: la apposizione di un termine si rende, tuttavia, necessaria per tutelare la posizione soggettiva della parte che deve avere certezza sulla possibilità di poter esercitare pienamente i propri diritti e realizzare le proprie aspettative.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 in quanto l’amministrazione non avrebbe dato conto delle difese esperite in sede procedimentale dall’interessato ed in particolare, non avrebbe tenuto in considerazione le risultanze della perizia di parte.

3. Si è costituita l’amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, l’amministrazione ha rilevato che la mancata indicazione del termine finale di sospensione degli effetti del permesso a costruire sarebbe stata determinata dalla necessità di acquisire definitiva certezza sulla situazione proprietaria del bene in considerazione della pendenza di azioni proposte dal ricorrente dinanzi alla giurisdizione civile ed aventi ad oggetto proprio l’accertamento della proprietà bell’immobile.

Peraltro, non si sarebbe in presenza di una sospensione sine die, ma di una sospensione delimitata alla definizione del contenzioso civile, in conformità al disposto dell’art. 27 del TU Edilizia a norma del quale il provvedimento di sospensione del titolo edilizio deve recare l’indicazione di un termine finale ma non la sua precisa determinazione.

4. Così sintetizzate le opposte prospettazioni difensive, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.

4.1 Va rilevato che l’art. 11, comma 2, del d.P.R. 380 del 2001 dispone che il titolo edilizio “non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio”.

L’amministrazione, dunque, emana il provvedimento sulla base degli elementi a sua disposizione, raccolti nel corso dell’istruttoria, dai quali emerge la titolarità degli immobili o delle aree per le quali è richiesto il titolo edilizio.

Nel caso in esame, il titolo edilizio era stato emanato sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente (titoli di proprietà relativi al cespite in parola) della cui autenticità non si è mai dubitato da parte dell’amministrazione.

Nel caso in cui sorga controversia sulla titolarità dei predetti beni, diversi sono i rimedi predisposti dall’ordinamento giuridico a tutela degli interessati.

I privati pregiudicati trovano, infatti, tutela delle proprie pretese dinanzi all’autorità giudiziaria per mezzo dell’esperimento delle azioni a tutela del possesso o della proprietà (come, peraltro, è accaduto nel caso in esame, in cui è stato incardinato dinanzi al giudice civile un giudizio per l’accertamento della proprietà della particella sulla quale dovrebbe essere realizzato l’intervento edilizio).

In sede amministrativa, essi possono sollecitare l’amministrazione ad esercitare poteri di autotutela.

In tal caso l’amministrazione, valutati tutti i presupposti di fatto e di diritto in contraddittorio con gli interessati, assume determinazioni conseguenti.

E’ senz’altro possibile che l’amministrazione, nelle more della definizione del procedimento avviato in autotutela o nei casi in cui autonomamente ravveda che gli effetti del proprio atto possano pregiudicare i diritti dei terzi, proceda alla sospensione degli effetti del provvedimento.

Tuttavia, la natura cautelativa della sospensione non ammette che essa sia disposta sine die, divenendo uno strumento alternativo alla misura dell’annullamento d’ufficio o, il che è peggio, determinando una assoluta incertezza sulle aspettative dei soggetti interessati.

In altre parole, la temporaneità è connotato essenziale del provvedimento di sospensione come, peraltro, è espressamente previsto dagli articoli 21 quater della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Peraltro, non corrisponde ad un criterio di buona amministrazione la scelta del comune di attendere l’esito della controversia civile tra i privati in considerazione della imprevedibilità della durata degli stessi.

In tale circostanza, l’amministrazione ha generato una situazione di incertezza sugli esiti della propria azione.

Ciò posto, risulta condivisibile la censura del ricorrente espressa nel primo motivo di ricorso per violazione dell’art. 21 quater della legge n. 241 del 1990.

4.2 Merita accoglimento anche il secondo motivo di ricorso.

La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, non tiene conto delle deduzioni difensive dell’interessato acquisite nel corso della istruttoria procedimentale.

L’amministrazione, in specie, non ha reso esplicite le ragioni per le quali non potessero ritenersi convincenti le circostanze di fatto rappresentate nell’ampia documentazione (atti di provenienza e perizia di parte) prodotta dalla parte in tal modo violando l’obbligo scolpito nell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 che impone all’amministrazione di dare conto in maniera completa e chiara delle ragioni poste a fondamento della propria decisione anche con adeguata rappresentazione dei fatti esposti dalla parte interessata specialmente laddove essi siano dettagliati e documentati.

5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3356 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone nominate nella presente sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, svoltasi in modalità da remoto, con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Angela FontanaSantino Scudeller
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.