Ischia – Il comune ha trasmesso ai Villari documenti, anzi  fotocopie, delle delibere GM 1225/1988 e CC 37/1988 prive di attestazione di conformità. Così i Villari hanno ottenuto che “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), nominasse il commissario ad acta, che ha provveduto a verificare” l’ effettiva sussistenza in loco dei documenti oggetto della pretesa ostensiva avanzata da parte ricorrente siccome giudizialmente riconosciuta da questo TAR, e/o la effettiva valenza e significanza di quelli detenuti da parte ricorrente”…. Recentemente il comune è stato costretto dal tar a pagare anche il commissario. Ognio  giorno Enzone dimostra che non è adeguato a gestire la macchina amministrativa….

Il testo del provvedimento

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2020, proposto da

Carlo Villari, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Villari e Maria Giovanna Villari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ischia non costituito in giudizio;

per la esecuzione

– della sentenza n. 2382/2020 di questo TAR, di accoglimento del gravame esperito dal ricorrente avverso: i) il silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso ai documenti avanzata al Comune di Ischia in data 25/11/2019 a mezzo PEC; ii) la nota del Comune di Ischia prot. 40701/2019 con cui si trasmettevano le fotocopie delle delibere GM 1225/1988 e CC 37/1988 prive di attestazione di conformità;

nonche’ per la declaratoria

del diritto dell’istante ad accedere ai documenti de quibus e ad ottenerne copia conforme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la istanza di liquidazione del compenso presentata dal commissario ad acta;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 – svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – Rocco Vampa;

Visto il d.P.R. n. 115/2002, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visti, in particolare, gli articoli 57 (che dispone l’applicazione al Commissario ad acta della disciplina degli ausiliari del magistrato), 71 (che prevede, per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, una apposita domanda degli interessati da presentare a pena di decadenza nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni), e 275 (che rimanda, sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 50, alle tabelle allegate al d.P.R. n. 352/1988 e all’articolo 4 della legge n. 319/1980) del medesimo Testo unico;

Vista la nota depositata agli atti del giudizio il 27 novembre 2020, con la quale il Commissario ad acta, dott. Mario Panariello, funzionario designato dal Prefetto di Napoli per la esecuzione della sentenza di questo TAR n. 2382/20, ha richiesto la liquidazione del compenso, ai sensi della normativa vigente, per l’assolvimento dell’incarico;

Ritenuto che la liquidazione del compenso debba avvenire tenendo conto dell’effettiva attività compiuta dal Commissario ad acta e del fatto che non risulta fornita alcuna indicazione circa le spese sostenute (con la «corrispondente documentazione» prevista dall’articolo 56 del richiamato Testo unico);

Ritenuto, pertanto, che in ragione dell’attività svolta per adempiere l’incarico, come desumibile dagli atti prodotti in corso di causa, le competenze spettanti al commissario ad acta possono essere individuate giustappunto nell’importo complessivo di € 700,00 richiesto da esso commissario;

Ritenuto di porre l’obbligo di provvedere alla corresponsione del liquidato compenso a carico del Comune di Ischia, in quanto Amministrazione soccombente nel giudizio definito con la sentenza che ne occupa, e posto che la sua perdurante inottemperanza anche all’ordine giudizialmente dato ha reso necessario l’insediamento del commissario ad acta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), liquida il compenso al proprio ausiliario, dott. Mario Panariello, nella somma complessiva di € 700,00, ponendo l’obbligo di corresponsione in capo al Comune di Ischia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al commissario ad acta di nomina prefettizia.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 – svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 – con l’intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Rocco VampaSantino Scudeller
 
 
 

IL SEGRETARIO