fotoIschia – Il consigliere dichiara: ”Invio ulteriore denuncia presentata alla Procura della Repubblica ed al Prefetto per la mancata risposta ad interrogazione comunale. Il Sindaco d’Ischia continua nel suo atteggiamento illegale di non rispondere alle interrogazioni dei consiglieri comunali, dimostrando ancora una volta come la sua amministrazione opera, quasi esclusivamente nella più totale illegalità. In merito alla disposta archiviazione per una precedente denuncia del sottoscritto ed al successivo comunicato stampa del Sindaco, è da evidenziare che il GIP non ha assolutamente affermato che la azione del Comune di Ischia fosse esente da illegalità, ma ha unicamente rilevato la non rilevanza penale del fatto denunciato in quanto, a dire dello stesso, la interrogazione non era qualificabile come diffida ad adempiere. 

Al di là della non condivisibile interpretazione data dal magistrato, l’allegato interrogazione del 10/02/2014 si presenta proprio come diffida ad adempiere.

La interrogazione presentata cerca di fare chiarezza sui conti della società Ischia Ambiente anno 2012, non ancora approvati per una perdita di oltre 600.000 euro che si sta cercando di eliminare riconoscendo maggiori costi, nel passato contestati dalla Guardia di Finanza”.

Ecco il testo dell’interrogazione su Ischia Ambiente

Al Sindaco del Comune di Ischia DIFFIDA

Il sottoscritto Avv. Carmine Bernardo, consigliere comunale di Ischia

Premesso che

– con interrogazione presentata in data 30/12/2013 prot.31695  chiedevo di conoscere se era stato o meno approvato il bilancio predisposto dalla soc. Ischia Ambiente per l’anno 2012 ed in caso contrario, quali iniziative intendeva adottare per sanare le gravi irregolarità, peraltro punite anche penalmente;

– con nota pervenuta a mezzo pec  datata 30/01/2014 prot. 04 S/S riferiva che il bilancio non era stato approvato e “ che motivi di opportunità e di trasparenza, a tutela di tutte le diverse categorie interessate alla procedura di liquidazione, anche al fine di ottenere un ulteriore parere terzo sulle risultanze di bilancio, hanno fatto propendere per procrastinare l’approvazione ad avvenuto insediamento dell’organo di liquidazione della società, nominato, ma non ancora ad oggi operativo”.

Considerato che

Non si capiscono quali siano questi motivi di trasparenza  ed opportunità e soprattutto la necessità di investire il liquidatore di compiti di sua non competenza;

La società Ischia Ambiente anche nell’anno 2012 ha gestito i servizi affidati, al di fuori degli accordi contrattuali previsti e, come per gli altri anni, pretende dal Comune un riconoscimento a pie di lista di tutti i costi sostenuti, anche quelli relativi ad operazioni che hanno avuto un riscontro penale come si dirà in appresso;

La Guardia di Finanza per gli anni 2009,2010 e 2011 ha ritenuto illegittimi i riconoscimenti di maggiori somme operate dal Comune, in contrasto con le previsioni contrattuali ed in assenza di qualsiasi riscontro effettivo:

Non è assolutamente condivisibile la posizione espressa dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria nella conferenza dei servizi del 15/04/2013. Questi ritiene che avendo il consiglio comunale approvata la spesa, a preventivo ed a consuntivo, di fatto abbia riconosciuto legittimi i maggiori costi sostenuti dalla società. Sostiene ancora che trattandosi di un servizio pubblico le prestazioni devono essere remunerate  nel loro effettivo valore. Le argomentazioni del dirigente non sono affatto condivisibili per i seguenti motivi:

Il dirigente è l’attuale Presidente della società e non riferisce che il Consiglio Comunale ha istituito una commissione di indagine sulla gestione di Ischia Ambiente, alla quale lui nella qualità di Presidente della società e dirigente dell’Ufficio finanziario non ha fornito i documenti più volte richiesti;

La previsione di bilancio non consente ai dirigenti di riconoscere importi alla società al di fuori di quanto previsto  nel  contratto che regola il rapporto tra l’ente e la stessa società;

L’approvazione del conto consuntivo è stata fatta sui conti presentati dall’Ufficio, con il parere positivo dei dirigenti e dei revisori dei conti. La illegittimità di somme riconosciute e non dovute non viene sanata dalla approvazione del consuntivo rimanendo a carico dei dirigenti la responsabilità penale e per danno erariale

Il maggior costo del personale per il mantenimento delle 27 unità di  personale a tempo pieno non giustifica il riconoscimento delle somme, proprio perché gli organi competenti mai hanno proposto al consiglio una modifica contrattuale, assumendo in proprio la decisione di cambiare il contratto ai dipendenti. Si ricorda che solo con il nuovo capitolato d’appalto è stato approvato dal Consiglio Comunale il tempo pieno per le 27 unità.

Riconoscendo integralmente i costi come richiesti, si riconoscono anche quelli determinati da condotte illegittime ed oggetto di procedimento penale, quali ad esempio quelli connessi al procedimento penale RGNR 18166/12 che vede coinvolti il Presidente del Consiglio di amministrazione ed alcuni dipendenti della società per aver effettuato illecitamente attività di raccolta e gestione di rifiuti speciali non pericolosi , ritirando per il successivo smaltimento, in uno agli rsu del comune di Ischia rifiuti prodotti provenienti dalla demolizione di fabbricati.  Si riconosce, quindi, il costo per l’utilizzo del personale,  il costo delle attrezzature, il costo del traghettamento ed il costo della discarica per operazioni illegittime e di rilevanza penale, ponendoli a carico dei cittadini con la tassazione

Si riconoscono altresì’ i costi causati dalla “mala gestio” e quindi il maggiore costo per il direttore Ciro Cenatiempo, determinato da un contratto a tempo determinato illegittimo; si riconoscono i costi sostenuti dalla società prodottisi a seguito di mancanze di gara nella scelta dei contraenti; si riconoscono i maggiori costi o i minori introiti, dovuti alla colpevole assenza di un sistema di pesatura dei rifiuti conferiti per lo smaltimento e così via.

Il Consiglio Comunale nell’approvare il nuovo capitolato per il 2013 ha determinato in € 4.155.196,96 il costo complessivo del servizio, secondo un esame dei costi peraltro predisposto dallo stesso dirigente. Oggi non si capisce come questi possa sostenere che nel 2012 era necessaria e legittima la spesa di €5.575.809,00,quando nel 2013 ha sostenuto che per effettuare il servizio bastava la spesa complessiva di € 4.155.196,96

Tutto ciò premesso, invita e diffida, il Sindaco del Comune di Ischia di procedere con immediatezza a far convocare l’assemblea della società Ischia Ambiente procedendo ad approvare il bilancio, rettificando i ricavi nei confronti del Comune di Ischia in quelli contrattualmente previsti e, nel contempo, ad avviare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e de responsabili della società . Invita e diffida ancora il Sindaco a predisporre idonea denuncia alla Corte dei Conti, anche nei confronti del responsabile del controllo analogo, per i consistenti danni erariali provocati al Comune di Ischia sia nel 2012 che negli anni precedenti.

Invita e diffida il destinatario della presente ad esporre le eventuali ragioni del ritardo, o del rifiuto di quanto richiesto, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente richiesta, con l’avvertimento che in difetto sarà presentata denuncia-querela alla competente autorità giudiziaria  per tutti i reati relativi ed in particolare per quello previsto e punito dall’art. 328 c.p.

Ischia 10/02/2014 Avv. Carmine Bernardo

Ecco anche il testo della denuncia inviata all’ Ill.mo sig. Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: violazione dell’obbligo di risposta nei termini di legge alle interrogazioni diffide                           presentate dai consiglieri comunali.                

Il sottoscritto avv. Carmine Bernardo, nato ad Ischia il 27/06/1952 ed ivi domiciliato alla via Delle Terme 3, consigliere comunale del Comune di Ischia,

PREMESSO

– di aver presentato in data 10/02/2014, prot. 3747 a mezzo pec, diffida al Sindaco del Comune di Ischia (cfr. doc. 1) per: l’approvazione del bilancio di Ischia Ambiente anno 2012 e  per l’avvio dell’azione di responsabilità per i gravi danni erariali provocati al Comune; Nella detta denuncia era contenuta anche la diffida  ex art. 328 cp

– ad oggi il Sindaco non ha ritenuto di adottare alcun atto ne di indicare le ragioni  del ritardo op del rifiuto;

CONSIDERATO

– che integra il reato di omissione di atti di ufficio ( art. 328 c.p.) la condotta omissiva serbata a fronte della richiesta di un consigliere comunale in quanto la Cassazione individua nell’art. 43 del D.Lvo 267/2000 la fonte di un “diritto all’informazione” del consigliere comunale nei confronti dell’apparato esecutivo, corollario del potere di sindacato ispettivo, di stimolo e di controllo sull’attività degli organi comunali.

– che sempre la Corte di Cassazione, sez. VI penale,  con la sentenza 21163 del 08/04/2009, ha affermato “ Non vì è dubbio che la norma penale di cui all’articolo  328 c.p. comma 2, si estenda alla tutela del diritto di informazione e di accesso del consigliere comunale previsti dalle disposizioni di cui si è fatto cenno, al pari della tutela spettante a qualsiasi cittadino introdotta dal codice penale con la riforma dei diritti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione  ( L. 26/04/1990, nr. 86,art. 16) pressoché coeva alla emanazione della L. 7 agosto 1990, nr. 241 contenente le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

– che la mancata risposta alle interrogazioni dei Consiglieri è da interpretare a tutti gli effetti come una mancata risposta alla cittadinanza tutta, poiché l’amministrazione è tenuta a riscontrare tali istanze non solo per questioni di correttezza istituzionale ( nonché di elementare buona educazione) ma per chiarire le linee di indirizzo del Governo cittadino ed orientare così al meglio le azioni dei consiglieri;

– che detta violazione compromette il diritto del singolo consigliere comunale a poter esercitare con pienezza il mandato consiliare

– che la stessa, in uno a tutte le numerose precedenti già segnalate a S.E. il Prefetto di Napoli,  costituisce grave e perdurante violazione di legge, tale da giustificare lo scioglimento del Consiglio Comunale

– che, come fatto per il passato, il Sindaco di Ischia risponde alle interrogazioni solo in presenza di denuncia alle autorità in indirizzo, reiterando l’illegale operato della sua amministrazione e le gravi e perduranti violazioni che giustificano lo scioglimento del Consiglio Comunale

Tanto premesso e considerato:l’avv. Carmine Bernardo, consigliere comunale del Comune di Ischia,

presenta

formale denuncia querela nei confronti del Sindaco di Ischia Giuseppe Ferrandino, destinatario della interrogazione di cui sopra per il reato previsto e punito dall’art. 328 cp o per tutti gli altri reati riscontrabili nei fatti suindicati, chiedendo la giusta punizione del colpevole e di essere avvertito ex art. 408 cpp in caso di archiviazione o richiesta di proroga delle indagini

CHIEDE

A S.E. Ill.ma il Prefetto di Napoli di valutare la sussistenza dei motivi di grave ed urgente necessità per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 141 D.lgs 267/2000 ovvero delle misure ritenute opportune, stante la impossibilità di assicurare il rispetto dei diritti del consigliere comunale

di minoranza.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  di iscrivere al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta  del consiglio comunale gli argomenti di cui alla interrogazione-diffida indicata in premessa ed allegata alla presente.

Ischia 17/03/2014

                                                                       Avv. Carmine Bernardo