Chi non vuole il comune unico, pur essendo il referendum di natura consultiva, per dire NO si astenga affinché non sia raggiunto il quorum e il progetto venga bocciato!

Ecco cosa dice la legge:

Legge Regionale Campania 30 aprile 1975, n. 25 REFERENDUM POPOLARE

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n.20 del 7 maggio 1975

ESERCIZIO DELL’INIZIATIVA DI REFERENDUM POPOLARE

Art 29. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum è costituito presso il rispettivo Tribunale del capoluogo di provincia e per la provincia di Caserta, presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, l’ Ufficio centrale provinciale per il referendum composto nei modi previsti dall’ art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.
Nel caso di Comuni compresi in più circoscrizioni l’ Ufficio centrale provinciale ha sede presso il Tribunale designato dal Presidente della Corte di Appello.
Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di Sezione, l’ Ufficio centrale provinciale procede, in pubblica adunanza, all’ accertamento della partecipazione alla votazione dando atto del numero degli elettori iscritti nelle Sezioni e di quelli che hanno votato, nonchè dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
Indi procede all’ accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Il referendum è valido se alla votazione hanno partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto.
Nel caso di istituzione di nuovo Comune, i dati di cui al comma secondo devono essere computati anche distintamente per le sezioni elettorali comprese nel territorio proposto per l’ autonomia e quelle comprese nel restante territorio; e nel caso di modifica di circoscrizioni egualmente i dati devono essere computati anche distintamente per ciascuno dei Comuni interessati.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici e sezioni e ai documenti annessi; uno viene inviato alla Presidenza del Consiglio regionale, e uno viene trasmesso, per mezzo di corriere speciale, al Presidente della Giunta regionale.
Copie dei verbali sono altresì rimesse ai Sindaci dei Comuni interessati.
I delegati hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell’ esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale.