OPPOSIZIONE_nIschia – Lavori pubblici si riscontrano una serie di anomalie. Bernardo scrive: “Questa è la interrogazione che ho presentato al Sindaco sui lavori delle fogne che si stanno effettuando nel comune di Ischia. Come vedete il procedimento è pieno di irregolarità ed illegittimità che potrebbero comportare la mancata erogazione dei finanziamenti da parte della Regione. Quindi, oltre ad avere provocato danni ingentissimi alle attività ed ai cittadini che vivono nelle zone interessate dai lavori ( questo poco importa ai nostri amministratori) dopo aver contribuito ad aumentare ulteriormente la invivibilità, gli assurdi ed inutili lavori rischiano anche di creare un notevole danno erariale al comune di Ischia che sarà costretto a pagare con la propria cassa questi assurdi lavori che si stanno realizzando nel pieno della stagione turistica. Attenderò la risposta del Sindaco Giuseppe Ferrandino e poi procederò a segnalare tutte le anomalie che sto registrando nei lavori pubblici all’Autorità Anticorruzione”.
Grazie per l’attenzione
Il testo dell’interrogazione inviata al Prefetto, al sindaco Ferrandino e al segretario comunale Amodio
Oggetto: interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 43 TUEL e dell’art. 23 Regolamento funzionamento consiglio comunale. POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – DD.G.R. NN. 148/2013 E 378/13 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA. “LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INTEGRAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI COLLETTAMENTO IN DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE”.
A seguito di mie precedenti note ho ricevuto alcuni dei documenti richiesti relativi ai lavori indicati in oggetto. Dagli stessi rilevo le seguenti illegittimità e Criticità:
Con delibera di G.C. n. 02 del 14.01.2014 è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, per un importo a base d’asta pari ad € 4.996.171,56, oltre ad un totale di somme a disposizione dell’Amministrazione di € 1.903.431,98 predisposto dall’ing. Francesco Fermo dell’UTC. Con la stessa delibera si prende atto che l’arch. Silvano Arcamone è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e l’ing. Francesco Fermo è nominato Direttore dei lavori.
Per quanto è a conoscenza dello scrivente non è consentito approvare i tre livelli di progettazione contemporaneamente, infatti, la sequenza degli atti si articola in una serie di passaggi decisionali che si concretizzano nella deliberazione a contrarre (art. 11.2 Codice D.Lgs 163/2006)
Nel Quadro economico approvato risulta un importo a base d’asta pari ad € 4.996.171,56, oltre ad un totale di somme a disposizione dell’Amministrazione di € 1.903.431,98.
Tenuto conto che la soglia comunitaria per i lavori dal 1 gennaio 2014 è pari ad € 5.186.000,00, si è elaborato un progetto al di sotto della soglia comunitaria di appena 190.000,00 euro, forse per non andare incontro a procedure più complesse per progetti al di sopra di detta soglia.
Nel quadro economico sono indicate spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza , assistenza giornaliera, contabilità, incentivo art 92 comma 5 per un importo pari ad € 499.617,16, cosa non corretta in quanto risulta che l’intera attività tecnica è stata svolta e sarà svolta da personale interno (UTC), per cui bisognava prevedere solo la percentuale prevista dal nostro regolamento del 1.50% dell’importo a base d’asta, per un importo massimo di € € 74.942,57.
Con delibera di G. C. n. 99 del 10.09.2014 il progetto è sta suddiviso in 5 lotti funzionali e sono stati approvati cinque progetti preliminari, definitivi, ed esecutivi, di importi diversi per un totale pari al finanziamento concesso.
L’approvazione contemporanea dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi dei cinque lotti è illegittima per gli stessi motivi indicati al punto A.
Il progetto non poteva essere suddiviso in cinque lotti. per i seguenti motivi:
In data 06/08/2014 prot. n. 20140547890 è stata stipulata la convenzione tra il Comune e la Regione per regolamentare i rapporti tra i due Enti per l’attuazione dell’intervento in questione. In tale atto viene specificato che il finanziamento è concesso per la realizzazione di quel progetto e per quello importo per cui allo stesso non potevano essere apportate modifiche. Invece, con la D.G. n.99/2014 si è provveduto a modificare ed integrare gli elaborati tecnici approvati con la D.G. n. 2/2014 senza che gli stessi atti fossero sottoposti all’approvazione della Regione e senza che fossero modificati ed integrati i termini della Convenzione.
All’art. 4 comma 1 della convenzione è stabilito che “la prima quota di finanziamento (anche in forma di anticipazione) pari al 20% dell’importo finanziato può essere richiesta in seguito all’avvio dei lavori ..omissis” e quindi l’anticipazione poteva essere richiesta solo dopo l’avvio dei lavori di tutti e cinque lotti, per cui le ditte che avessero iniziato i lavori prima non avrebbero potuto usufruire delle anticipazioni previste nei loro contratti di appalto.
All’art. 4 comma 2 della convenzione è stabilito che “ le erogazioni successive all’anticipo saranno concesse al raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 20% del finanziamento concesso, in forma di rimborso spese effettivamente sostenute dal beneficiario. …Omissis”.
Ebbene, se nei vari stati di avanzamenti lavori per svariati motivi qualcuna delle cinque ditte aggiudicataria ha difficoltà ad eseguire i lavori di competenza nei tempi stabiliti, il 20% del finanziamento non può essere raggiunto, per cui il comune si trova ad anticipare fondi dalla proprie casse senza poter ottenere il rimborso, aggravandosi in tal modo la già grave crisi di liquidità dell’Ente.
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha precisato che il frazionamento dell’appalto in lotti è legittimo se sono rispettate alcune condizioni: In primo luogo i lotti devono avere natura “funzionale”:
l’esecuzione di un’opera può essere frazionata a determinate condizioni tutte disattese nel caso di specie.
i lavori oggetto di ciascun appalto non sono immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l’opera deve assolvere in quanto è necessario che vengano prima ultimati i lavori del depuratore, che allo stato sono sospesi.
L’articolazione è inserita in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata, per cui non è possibile il frazionamento dell’opera.
Neanche sul piano tecnico è possibile. Infatti, nel progetto generale è previsto la realizzazione di un unico bacino di accumulo all’incrocio tra via Nuova Cartaromana e via G.B. Vico.
e) I contratti di appalto con le ditte aggiudicatarie dei cinque lotti non potevano essere sottoscritti per i seguenti motivi:
– Nei cinque contratti è specificato che “ omissis.. i termini dilatori previsti dall’art. 11, comma 10 del D.Lgs 163/2006 sono trascorsi senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al Tar avverso la procedura in oggetto”. Tale affermazione è errata se non falsa. Infatti, ai sensi dell’art. 11 comma 10, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79.
Nel caso di specie tutti i contratti sono stati stipulati prima del termine di trentacinque giorni, in alcuni casi un giorno o tre giorni dopo l’aggiudicazione definitiva.

– Nei contratti è specificato che è stato richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli le informazioni di cui agli articoli 84 e 85 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e attesa l’urgenza di dare inizio ai lavori di cui trattasi si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni.
La procedura seguita è errata, prima perché il rilascio della informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazione, poi perché nel caso di specie non andava acquisita la informazione antimafia ai sensi dell’art. 92, ma trattandosi di appalti al di sotto della soglia comunitaria andava acquisita la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 mediante consultazione della banca dati nazionale unica e qualora i lavori sono dichiarati urgenti ai sensi dell’art. 89 comma 1 era necessario acquisire una apposita dichiarazione da parte dei soggetti della ditta interessati ai lavori con la quale si attestava la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art. 67. Tale dichiarazione doveva riguardare anche i familiari conviventi. Ebbene si è proceduto illegittimamente a stipulare i contratti senza acquisire la dovuta dichiarazione di cui all’art. 89.
f). Con Determina a contrarre n. 985 del 07.07.2015 è stato approvato il Bando di gara relativo all’affidamento del servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dopo l’inizio dei lavori per sostituire il Tecnico Comunale a ciò preposto.
Ebbene tale sostituzione è illegittima in quanto ai sensi dell’art. 90 del codice i servizi di ingegneria possono essere affidati a professionisti esterni, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto. Ebbene, un tecnico comunale già dirigeva i lavori, e la sua sostituzione invece di accelerare la conclusione dei lavori, li ritarderà in quanto il nuovo direttore dei lavori prima di autorizzarne il proseguo dovrà esaminare lo stato dell’arte e la contabilità dei lavori già effettuati e la corrispondenza a quanto previsto negli atti progettuali, con ulteriore perdita di tempo.
Inoltre il Bando di gara è illegittimo in quanto L’art. 91 del Codice prevede per i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I per quanto concerne i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
Nel caso di specie l’importo complessivo del servizio in oggetto pari a € 315.11,51 supera la soglia comunitario pari a € 207.000,00, per cui il Bando andava pubblicato oltre che sulla GURI, anche sulla GUCE.
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Dopo le gravi irregolarità denunciate per la gestione dei lavori di Casa D’Ambra, per i lavori del parcheggio del Jolly, per i lavori di posa della fibra ottica ect le anomalie e criticità sopra indicate, sono ad avviso dello scrivente una ulteriore prova delle gravi irregolarità con cui vengono gestiti i lavori pubblici nel Comune di Ischia, con spregio di ogni regola.

E’ il caso nuovamente di ripetere che l‘intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera del mese di ottobre scorso a firma del Presidente dott. Cantone, che appunto segnalava la presenza di varianti e lavori di completamento illegittimi, le gravi vicende giudiziarie sulla metanizzazione che interessano Sindaco d’Ischia Giuseppe Ferrandino ed il Responsabile dell’Area Tecnica per vicende legate ai lavori pubblici, l’imputazione coatta, sempre a carico di questi ultimi, avrebbero dovuto comportare una discontinuita nella gestione dei lavori pubblici, discontinuità assolutamente non rilevabile

Alla luce di quanto rappresentato si chiede al sindaco ing. Giuseppe Ferrandino ed al Segretario Generale nell’ambito delle rispettive competenze:
Di indicare quali iniziative intendono adottare in relazione alle illegittimità sopra evidenziate,
Se non ritengono necessario segnalare i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
quali iniziative di natura amministrativa e disciplinare intendono adottare nei confronti dei responsabili che hanno prodotto gli atti indicati

Si invitano e diffidano i destinatari della presente ad adottare gli atti del proprio ufficio nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente e/o a comunicare allo scrivente i motivi del diniego o del ritardo con avvertenza che trascorso inutilmente il detto termine di gg 30 verrà presentata denuncia per il reato previsto e punito dall’art. 328 cp cpc II comma.

In mancanza di qualsiasi iniziativa il sottoscritto sarà costretto a segnalare il tutto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

La presente è inviata anche al Sig. Prefetto per ogni utile intervento diretto a riportare la legalità nella gestione dei lavori pubblici nel Comune di Ischia

Distinti saluti
Ischia 28/07/2015 Avv. Carmine Bernardo