riceviamo e pubblichiamo – i cittadini ci scrivono
ISCHIA – La procedura concorsuale a cui mi riferisco e quella relativa all’assunzione di 50 vigili ad Ischia. Un concorsone che ad una prima lettura può dare l’impressione di dare una prospettiva di lavoro a tanti giovani, in modo particolari agli ex vigili di Ischia che abbiano lavorato almeno 36 mesi, ma ,che di fatto nasconde un tranello.
Il concorso non concede una massima accessibilità esterna in quanto crea una riserva del 40% non tenendo conto delle evoluzioni normative che si sono avute.
Il comune prima di redigere il bando ha provveduto a modificare il proprio regolamento di organizzazione e servizi, ponendo le basi della riserva sull’articolo 35 comma 3bis del decreto legislativo 165/2001 che prevedeva una riserva proprio per chi aveva raggiunto i 36 mesi. Tuttavia dopo un’ accurata analisi si può con certezza dire che la riserva non può essere destinata a chi i trentasei mesi li ha acquisiti in tutta la carriera lavorativa, bensì tale requisito deve essere riconosciuto esclusivamente a chi ha lavorato trentasei mesi nell’ultimo quinquennio, così come previsto dalla legge del 30/10/2013 n.125 articolo 4 comma 6. Come e facile dedurre , visto che i contratti degli ex vigili stagionali di rado superavano i 4 o 5 mesi, nessuno ha il requisito per accedere a tale riserva. Le modifiche apportate al regolamento di organizzazione e servizi pertanto sono contro legge e la finta riserva creata è solo uno specchietto per le allodole in quanto nessuno ha tale requisito.
Si riporta uno stralcio del citato articolo 4 comma 6 legge 125/2013 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando”.