Tutto per non aver voluto fare le transazioni! Così l’incapacità amministrativa del Sindaco Giosi Ferrandino ha determinato un’ulteriore voragine di debiti che ricadranno sulle tasche dei cittadini. Vengono riconosciute definitivamente le differenze retributive agli ex pinetini difesi dall’avv. Molinaro e viene confermata dal Consiglio di Stato una maxi stangata milionaria per l’ente. Già nel 2008 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), aveva accolto parzialmente l’appello per gli ex pianetini e , per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento delle differenze retributive e previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro instaurato. In via di fatto aveva condannato l’Amministrazione appellata al pagamento delle relative somme nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

E ciò era stato confermato quest’anno. Il 24 maggio 2011 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei pinetini e le loro richieste  (riportiamo ciò che è scritto nella sentenza): “Con la decisione oggetto del presente incidente di esecuzione, questa Sezione, accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione convenuta, fissava un termine all’Amministrazione stessa per il pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti al ricorrente per lo svolgimento di fatto di mansioni di pubblico impiego, nominando, all’uopo, il commissario ad acta.

In sede di esecuzione, la Pubblica Amministrazione convenuta corrispondeva al ricorrente, a titolo di differenze stipendiali e di contribuzione previdenziale ed assistenziale, una somma che il ricorrente medesimo riteneva non congrua.

Con il presente incidente di esecuzione il ricorrente contesta la quantificazione del debito operata dalla PA, in particolare rilevando la mancata considerazione di alcuni elementi della retribuzione, quali l’anzianità individuale, l’indennità di turno, l’indennità di rischio, le ferie non godute, le festività retribuite e il lavoro ordinario festivo, lo straordinario, gli assegni per il nucleo famigliare e il TFR. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011, il ricorso veniva posto in decisione.”

I ricorrenti chiedevano in accoglimento del ricorso che l’Amministrazione convenuta venisse condannata, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, dovrà ricalcolare quanto dovuto al ricorrente sulla base di tale principio, calcolando, cioè, lo stipendio tabellare mensile lordo iniziale rapportato alle funzioni svolte, comprensivo della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità, nonché degli altri elementi accessori e continuativi della retribuzione (nella specie, contributo posto, premio di produzione, ecc.), ed infine mediante, erogazione della indennità di fine rapporto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

sentenza depositata pochi giorni fa.