comunicato stampa – Bernardo dichiara “Questa è la proposta depositata per l’argomento nr3. (Provvedimenti a carico dei responsabili per il ritardo nella predisposizione del conto consuntivo,) posto all’ordine del giorno del consiglio comunale di domani 14/08/2012. Come vedete, le conseguenze per la mancata approvazione del conto consuntivo sono tante, prima fra tutte, lo status di ente strutturalmente deficitario che determina la risoluzione di diritto di tutti i contratti a tempo determinato in essere. Quindi, allo stato i contratti in essere con i dirigenti e le segretarie sono risolti di diritto. Domani in consiglio comunale chiederemo conto della presenza di questi dirigenti e segretarie nelle stanze del Comune”.

I sottoscritti consiglieri comunali Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo e Ciro Ferrandino Premesso che

– Il rendiconto della gestione costituisce uno strumento fondamental per valutare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della azione amministrativa e verificare il rado di realizzazione degli obiettivi che il consiglio comunale ha assegnato in sede di approvazione del corrispondente bilancio preventivo; l’art. 227, comma 2, TUEL ( Testo Unico degli Enti Locali ) così come modificato ed integrato, fissa al 30 aprile dell’anno successivo il termine entro cui gli e ti locali devono approvare il rendiconto della gestione; la circolare n. 6 del 6 aprile 2010 il Ministero dell’Interno Dipartimento della Finanza Locale- ha posto in evidenza come l’approvazione del rendiconto della gestione entro i termini fissati dalla legge costituisca ” un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile”, senza tacere che l’art. 243, comma 6, TUEL espressamente prevede che la mancata approvazione del rendiconto della gestione nel termine di legge ( 30 aprile) comporta l’assoggettamento, in via provvisoria, dell’ente locale ina empiente alla condizione di ente strutturalmente deficitario fino all’approvazione dello stesso; la condizione di ente strutturalmente deficitario comporta l’assoggettamento ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi nonché la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza e la risoluzione di diritto dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere;

– con nota a firma dei proponenti depositata in sede di Consiglio Comunale del 19/07/2012 è stato chiesto la convocazione del consiglio comunale per discutere e deliberare l’approvazione del consuntivo 2011. Il Presidente del Consiglio Comunale con nota di 27/07/2012 ha comunicato che non era possibile inserire l’argomento all’ordine del giorno facendo riferimento alla nota del dirigente dell’area economico e finanziaria del 25/07/2012. In tale nota dirigente genericamente afferma che sono state attivate le procedura per la predisposizione del consuntivo 2011.

– ad oggi il conto consuntivo 2011 non è stato portato alla discussi ne ed alla approvazione dell’organo consiliare pur se il termine di legge (30 aprile 2012) è ampiamente scaduto; non risulta, alla data odierna, neppure approvato dalla Giunta Municipale lo schema di Conto Consuntivo da sottoporre al Consiglio comunale;

CONSIDERATO CHE

L’amministrazione Comunale di Ischia, pertanto, risulta inadempiente rispetto al compimento degli atti obbligatori previsti per legge ( art. 136 TUEL); la mancata approvazione del rendiconto della gestione nel termine di legge testimonia “un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria” e determina ricadute negative per l’operatività dell’amministrazione e per la sua immagine; i comuni che non approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile non possono applicare l’eventuale avanzo di amministrazione ( art. 186 TUEL); la mancata approvazione del rendiconto della gestione limita fortemente la possibilità per il comune di ricorrere all’indebitamento, restringendo pesantemente gli investimenti dell’ente; l’a . 161, comma 3, TUEL stabilisce che la mancata presentazione delle apposite certificazioni del rendiconto della gestione comporta la sospensione dell’ultima rata dei contributi erariali spettanti all’ente.

Il Sindaco del Comune di Ischia ha conferito diversi incarichi a contratto tempo determinato ex art. 110 e 90 TUEL nel mese di giugno e luglio scorsi, contratti che tante lo stato di ente strutturalmente deficitario non potevano assolutamente essere conferiti. Infatti, l’art. 110 comma 4 TUEL prevede espressamente Il contratto a tempo determinato è risolto diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti da parte del Titolare dell’ Area Finanziaria espresso ai sensi dell’art. 49, comma I, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge; propongono di

DELIBERARE

a) invitare immediatamente il Sindaco ad attivare ogni procedura affinché si pervenga al più presto all’approvazione del conto consuntivo 2011;

b) invitare il Sindaco ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili che hanno determinato la grave inadempienza

c) disporre che il Segretario Generale, garante della legalità dell’azione amministrativa dell’ente,

verifichi e riferisca al consiglio se sono stati rispettati tutti i vincoli previsti per gli enti strutturalmente deficitari, situazione oggi presente per il Comune di Ischia ex art. 243 comma 6 TUEL e soprattutto affinchè immediatamente interrompa i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, riferendo alla Corte dei Conti anche per gli anni decorsi o e il consuntivo è stato approvato con enorme ritardo rispetto alla scadenza del 30 aprile e non si provveduto a risolvere i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, creando grave danno erariale alle casse dell’Ente.