Isola – Ad Ischia i locali “abboccati col potere? ” rispettano l’obbligo di porre un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico? Espongono le relative tabelle illustrative dei danni che fa l’alcol all’uscita dei locali notturni?

Dalla rete apprendiamo che gli esercenti inosservanti rischiano da 300 a 20.000 euro di multa

Ecco cosa dice la legge

Legge 2 ottobre  2007,  n.  160: ESTRATTO DI NORMATIVA ART. 54 L’art. 54 modifica l’art. 6 del D.L. 117/02, convertito con la Legge 160/07, a suo tempo oggetto di commento con circolari 138/07 e seguenti. Le modifiche hanno interessato la quasi totalità dell’articolo in argomento e, per una più rapida consultazione, di seguito si sintetizzano le novità apportate nello specifico al comma 2, riformulato ed ampliato fino al comma 2-quinquies e al comma 3 sostituito.

a) il nuovo comma 2 dell’art. 6 L.160/07 pone l’obbligo della sospensione della vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore 03.00 (in precedenza alle ore 02.00), per tutti gli esercizi muniti di autorizzazione alla somministrazione (bar, ristoranti, locali di trattenimento – spettacolo – svago – musicali – danzanti, circoli privati…..). Sono compresi in tale divieto gli esercizi di somministrazione su spazi o aree pubblici. Resta fermo il divieto di vendita sancito dall’art. 14-bis della L.125/01 per quegli operatori su area pubblica che non hanno l’abilitazione alla somministrazione annotata sul titolo, ai sensi dell’art. 37 comma 2 L.R. 33/99;

b) il comma 2-bis dell’art. 6 L.160/07 obbliga i titolari degli esercizi di vicinato ad interrompere la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00;

c) il comma 2-ter dell’art. 6 L.160/07 consente di derogare ai divieti citati in precedenza nelle notti tra il 31 dicembre ed l’1 gennaio e tra il 15 ed il 16 agosto;

d) il comma 2-quater dell’art. 6 L.160/07 dispone che in tutti i locali di somministrazione come indicati al precedente punto a), che proseguono l’attività oltre le ore 24.00, i titolari devono mettere a disposizione presso un’uscita del medesimo locale un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, nonché provvedere all’esposizione delle apposite tabelle indicative dei sintomi di concentrazione alcolemica e della quantità, espressa in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico (vedi circ. 123/08). Queste ultime disposizioni potranno essere applicate, per i locali diversi da quelli dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, dal terzo mese successivo dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.

e) il comma 2-quinquies dell’art. 6 L.160/07 consente, agli stabilimenti balneari autorizzati, di svolgere attività di intrattenimento unitamente alla somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 17.00 e le ore 20.00. Per lo svolgimento di tale attività non si da applicazione alle norme di cui all’art. 80 del TULPS. Sono fatte salve le autorizzazioni allo svolgimento delle forme di trattenimento e svago già rilasciate, che permettono tale attività anche nelle ore serali e notturne.

Sul punto si fa riserva di diramare eventuali ulteriori disposizioni.  4.2 Il comma 3 dell’art. 6 L.160/07 prevede che l’inosservanza delle disposizioni del comma 2 (somministrazione oltre le ore 03.00), comma 2-bis (vendita negli esercizi di vicinato oltre le ore 02.00) e comma 2-quinquies (trattenimento e svago negli stabilimenti balneari fuori dell’orario previsto), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 (p.m.r. euro 6.666,66). Per il mancato rispetto dell’apposizione delle tabelle e della presenza di un apparecchio di rilevazione (di cui al punto d ) è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 (p.m.r. euro 400).

Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Nulla vieta che singole attività commerciali o catene di distribuzione possono adottare proprie iniziative per regolamentare la vendita di alcolici. C’è da aggiungere che gli Enti Locali possono adottare ordinanze specifiche sul proprio territorio. Aggiungiamo che in alcuni casi le ordinanze sono di difficile applicazione visto che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori è già previsto dall’art. 689 del Codice Penale.