web 086La gestione del contenzioso continua a fare acqua. Anche quando non si deve presentare appello, perché si sa che è inutile, si continua a muso duro. In alcuni “casi” non si tenta transazione. Infatti, Bernardo scrive: “ L’ interrogazione nasce dal fatto, più volte denunciato, che, in presenza di incidenti causati da insidie stradali ( buche ect) ove è evidente la responsabilità del Comune, invece di tentare un accordo,  in maniera trasparente e nell’interesse dell’ente, con il cittadini danneggiato, si preferisce resistere nel giudizio di primo grado, quando è certa la condanna, sostenere le spese del legale di controparte ed ovviamente pagare il proprio avvocato. Questo nel 2012 è costato al Comune di Ischia oltre 500 mila euro. Nel caso di specie, poi,  il comune non si è limitato solo a non fare l’accordo e resistere nel giudizio di primo grado, ma ha anche promosso appello.

La Corte di Appello ha bacchettato il Comune di Ischia affermando testualmente  che l’appello ” non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”. Il che significa che il Comune di Ischia ha promosso un appello in assenza di qualsiasi possibilità di accoglimento. Questo ha aggravato i danni già provocati all’ente con le ulteriori spese per l’avvocato difensore del Comune, che ha promosso l’appello, e le spese di controparte per le quali l’ente è stato condannato al pagamento € 2.120,00 oltre iva e cpa. Con questo modo di amministrare, forse si faranno tanti amici e clientela tra gli avvocati, ma  non basteranno le tasse imposte e prelevate dalle tasche dei cittadini per pagarne le conseguenze.

Anche in questo caso il Sindaco pensa di propinare ai cittadini quella che è diventata una barzelletta e cioè che la colpa e sempre degli altri?”.

Oggetto: interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 43 TUEL e dell’art. 23 Regolamento                           funzionamento consiglio comunale.

Il sottoscritto Avv. Carmine Bernardo, consigliere comunale di Ischia

Premesso che

– la Corte di Appello di Napoli IV sez. civile  con ordinanza nr. 1150/2013 del 18/074/2013 resa ex art. 348 bis e 348 ter cpc, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Ischia  avverso la sentenza  del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia  nr. 606/011 del 21/12/2011 con la seguente motivazione “ non ha una ragionevole probabilità di essere accolto” 

– con la detta sentenza la Corte ha anche condannato il Comune di Ischia al pagamento delle spese  per complessive €2.120,00 oltre iva e cpa

– nella vicenda de quo consistenti sono stati i danni subiti dall’Ente Comune. Danni per il risarcimento dovuto, che potevano essere ridotti in presenza di una conciliazione, danni per spese erariali del difensore di fiducia nel primo e secondo grado di giudizio, danni per spese legali dovuti al legale di controparte nei due gradi di giudizio

Tutto ciò considerato interroga il Sindaco ing. Giuseppe Ferrandino chiedendo:

quale istruttoria è stata effettuata ed i motivi che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere  la decisione di resistere nel giudizio di primo grado, definito con la sentenza di cui sopra, successivamente appellata, e non di tentare una conciliazione per ridurre il danno da risarcire

quale è stato l’importo al quale è stato condannato il Comune di Ischia  nel primo giudizio ( anche per le spese legali) nonché il costo sostenuto dall’Amministrazione per la difesa nel primo giudizio

quale istruttoria è stata effettuata ed i motivi che hanno indotto l’amministrazione ad assumere la decisione di appellare la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia nr. 606/11 del 21/12/2011

quale è stato il costo sostenuto dall’Amministrazione per la difesa nel giudizio di appello

se intende formalizzare denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale a carico dei responsabili che hanno indotto l’Amministrazione prima a resistere nel giudizio di primo grado e successivamente a proporre un appello senza alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.

quale iniziativa intende adottare per evitare che ulteriori casi come quelli di cui sopra si possano verificare nel comune di Ischia.

Al Dirigente Amministrativo del Comune di Ischia  chiede copia dei seguenti atti:

copia atto di citazione promosso dalla sig.ra “omissis” il cui giudizio è stato definito con la sentenza 606/11

copia degli atti istruttori posti in essere in relazione all’atto di citazione di cui sopra ed a supporto della decisione assunta dall’Amministrazione di resistere nel giudizio di primo grado

copia della delibera di resistere nel giudizio

copia dei documenti emessi dal legale dell’Ente a seguito dei pagamenti ricevuti

copia della sentenza del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia nr. 606/11 del 21/12/2011

copia degli atti istruttori posti in essere a supporto della decisione assunta dall’Amministrazione di promuovere il giudizio di appello

copia della delibera che ha deciso la proposizione dell’appello

copia dei documenti emessi dal legale dell’Ente a seguito dei pagamenti ricevuti per il giudizio di appello.

Si attende risposta scritta nei trenta giorni riservandosi in mancanza ogni iniziativa anche di natura penale.

Ischia 19/05/2013

                                                                                                  Avv. Carmine Bernardo