Premessa – Pubblichiamo questa notizia alle 23.00 con la speranza che i soliti copiones di un giornale locale abbiano già inviato i loro articoli….

Anteprima – Recentemente il Tar ha accolto dei ricorsi contro parte del regolamento dell’Amp inerente ai provvedimenti riguardanti la pesca a cianciolo. Infatti nella sentenza è scritto:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, integrati da motivi aggiunti e dei quali dispone la riunione, così provvede:

a) in accoglimento dei ricorsi introduttivi/principali e di quelli per motivi aggiunti, annulla il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, nonché il Regolamento di esecuzione e di organizzazione della medesima Area Marina Protetta, nella parte in cui non pongono alcuna deroga al divieto di pesca “a cianciolo” nella zona “C”, e subordinano lo stesso tipo di pesca ad autorizzazione nella zona “D”;

b) annulla, altresì, la nota prot. n. 4151 del 25.8.2008 a firma del Presidente dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”;

c) dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione a procedere ad una riedizione del potere attribuitole in subiecta materia, con riformulazione del tratto di azione amministrativa rimasto eliso, conformandosi al dictum giudiziale;

d) compensa le spese di giudizio tra le parti costituite, e ne denega il rimborso nei confronti di quelle non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

I ricorsi erano stati proposti da:
Federpesca e FLAI CGIL, in persona dei rispettivi Presidenti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Daniela Albano, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Dei Mille n. 40, presso lo studio dell’avv. Corrado Diaco contro:

 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Economia e Finanze, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente rapporti tra Stato – Regioni – Autonomie Locali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono per legge domiciliati;
– Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Scetta, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Matteotti n. 1;
– Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Regno Di Nettuno”, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con il quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania-Napoli;
– Regione Campania, Comune di Forio, Comune di Lacco Ameno, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Barano D’Ischia, Comune di Serrara Fontana, Comune di Procida, Comune di Ischia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Cooperativa a r.l. Unione Esercenti Pesca S. Giovangiuseppe della Croce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Iacono, con il quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania-Napoli, p.zza Municipio;

sul ricorso numero di registro generale 3412 dell’anno 2008, proposto da:
Gamba Gerardo; Riccio Rodolfo; Tempesta IV S.n.c.di Barbato Francesco e Patrizio, in persona del legale rappresentante p.t.; Elmetto Anna Gerarda; Catalano Michele; Mammalella Michele; Castagliola Di Polidoro Salvatore; Parascandolo Antonio; Parascandolo Rosario; Ferrantino Giuseppe; Scotto Di Vettimo Maria; Cooperativa Procida Pesca a r.l., in persona del Presidente p.t.; Manfredi Gennaro; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Daniela Albano, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Dei Mille n. 40, presso lo studio dell’avv. Corrado Diaco;

contro

– Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Economia e Finanze, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente rapporti tra Stato – Regioni – Autonomie Locali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono per legge domiciliati;
– Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Scetta, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Matteotti n. 1;
– Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Regno Di Nettuno”, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con il quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania-Napoli;
– Regione Campania, Comune di Forio, Comune di Lacco Ameno, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Barano d’Ischia, Comune di Serrara Fontana, Comune di Procida, Comune di Ischia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti; e con l’intervento di ad opponendum:
Cooperativa a r.l. Unione Esercenti Pesca S. Giovangiuseppe della Croce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Iacono, con il quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania-Napoli;

LA NOTA DELLA DISCORDIA

“Con ricorso per motivi aggiunti notificato tra il 3 e il 6 ottobre 2008, e depositato il successivo 16 ottobre, i ricorrenti hanno impugnato la sopravvenuta nota prot. n. 4151 del 25.8.2008 a firma del Presidente dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, con la quale, in pretesa esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Campania Napoli n. 1947/2008, ma in realtà in elusione di questa, si era disciplinato l’esercizio della pesca “a cianciolo” nella zona protetta, nella sostanza ribadendo il divieto di utilizzo delle reti a circuizione anche in presenza di fondali posti ad oltre mt. 50 di profondità (sull’assunto della vigenza, comunque, del Regolamento U.E. n. 1967/2006). In ogni caso, i ricorrenti hanno instato per l’esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1947/2008 di questo TAR”.