Libere considerazioni – Ischia – Ieri, 17 aprile, è stata la giornata fortunata per Giosi Ferrandino e per Maurizio De Luise. Il primo, per un colpo di fortuna, è entrato al parlamento europeo per scaldare la poltrona e avere un favoloso stipendio. Il secondo, dopo tanti strepiti politici, è riuscito ad ottenere il provvedimento del consiglio di stato, che gli consentirà di entrare in consiglio comunale. Giosi nel 2014 da ottavo, in una notte, scavalcò miracolosamente con circa “50” voti Pino Arlacchi, diventò settimo, cioè primo dei non eletti. Il secondo, con “5” voti, ha scavalcato Valeria De Siano. Che dire? Corsi e ricorsi storici… Una gran fortuna per i due signori “17”, ma una gran sfortuna politica per chi li trova sul proprio cammino…

Il provvedimento del consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Valeria De Siano, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Luigi Maria D’Angiolella, Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

 

contro

Maurizio De Luise, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli n. 39;

nei confronti

Comune di Ischia – non costituito in giudizio;  Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2018, proposto da  Valeria De Siano, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Luigi Maria D’Angiolella, Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Gennaro Pilato, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Di Meglio, Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

nei confronti

Comune di Ischia – non costituito in giudizio;  Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

quanto al ricorso n. 516 del 2018:

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II, n.00162/2018, resa tra le parti, concernente elezioni del Comune di Ischia del 06/07/2017;

quanto ai motivi aggiunti presentati da DE SIANO VALERIA il 3.4.2018 :

per la dichiarazione di nullità ex art. 69, co. 2, DPR 570/1960 di n. 3 preferenze assegnate al sig. Maurizio De Luise nella sez. 14 in occasione delle consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Ischia;

quanto al ricorso n. 515 del 2018:

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ.II, n.00162/2018, resa tra le parti, concernente elezioni del Comune di Ischia del 06/07/2017;

quanto ai motivi aggiunti presentati da DE SIANO VALERIA il 3.4.2018 :

per la dichiarazione di nullità ex art. 69, co. 2, DPR 570/1960 di n. 3 preferenze assegnate al sig. Maurizio De Luise nella sez. 14 in occasione delle consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Ischia.

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, di Maurizio De Luise e di Gennaro Pilato;

Vista l’ordinanza cautelare n. 834 del 2018 di accoglimento dell’appello cautelare presentata dalla parte ricorrente;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Ferdinando Scotto, Angelo Clarizia, Biagio Di Meglio e l’Avvocato dello Stato Paola Maria Zerman;

 

Premesso che con l’ordinanza n. 834 del 9.2.2018 questa Sezione, previa riunione dei due procedimenti in oggetto, ha confermato la sospensione della esecutività delle sentenze appellate già disposta con Decreti Presidenziali n. 306/2018 e n. 307/2018, demandando alla Prefettura la verificazione del numero di voti effettivamente riportati nella sezione 14 dai due candidati in competizione (De Siano e De Luise) – al fine di appurare l’asserito contrasto, posto a base dell’appello, tra i verbali delle operazioni di voto e le tabelle di scrutinio;

Considerato che il risultato dello scrutinio supplementare ha dimostrato la effettiva sussistenza di un errore materiale, consistente nella mancata attribuzione al candidato De Luise di 5 voti, i quali, sommati a quelli già assegnatigli, lo collocano in posizione utile alla elezione in Consiglio Comunale (avendo riportato De Siano 267 preferenze e De Luise 269 preferenze);

Rilevato che, all’esito dell’incidente istruttorio, la difesa del sig. De Luise, in data 22.03.2018, ha depositato istanza di revoca del provvedimento di sospensione provvisoria delle sentenze appellate n. 162/2018 e n. 163/2018;

Considerato che – in ragione degli esiti della verificazione e impregiudicata la valutazione delle ulteriori questioni di merito oggetto dei due appelli e dei motivi aggiunti – devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di revoca della precedente ordinanza cautelare, ai sensi dell’art. 58 c.p.a.;

Ritenuto che a tale esito debba pervenirsi anche alla luce della sussistenza di ragioni di dubbio in ordine alla ammissibilità dei motivi aggiunti all’appello, posto che attraverso gli stessi vengono veicolate censure (vertenti sulla presunta invalidità di tre schede di voto) inedite rispetto all’originario thema decidendum (riguardante l’esatto conteggio dei voti come riportati nel verbale e nelle tabelle di scrutinio), in apparente contrasto con i limiti entro i quali possono fare ingresso i motivi aggiunti nel rito elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863);

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

accoglie l’istanza ex art. 58 c.p.a. proposta dalla parte appellata e, per l’effetto, revoca la sospensione della esecutività delle sentenze appellate disposta con Decreti Presidenziali n. 306/2018 e n. 307/2018 e confermata con l’ordinanza cautelare n. 834 del 9.2.2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore Lanfranco Balucani