Ischia – Recentemente, per un’ordinanza di demolizione, il Tar ha accolto il ricorso di una cittadina che ne chiedeva l’annullamento perché eseguiva solo semplici ristrutturazioni di un fabbricato…Sarebbe bello che gli inquilini di via Iasolino, invece di rompere sempre ai cittadini, facessero una bella task force per verificare se sono vere o meno le leggende popolari sugli abusi edilizi dei grandi santuari degli alberghi e dei potenti.

Il testo della sentenza REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3376 del 2009, proposto da:
Regina De Angelis, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con lui domiciliata ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

contro

Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gioacchino Celotti, con lui domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

per l’annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 75 del 25/03/2009 relativa a opere edificate abusivamente in Ischia alla via Pendio del Lapillo n. 1/b (ristrutturazione di un manufatto mq. 68, corpo fabbrica m. 15, soletta/balcone mq. 28 );

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, DE ANGELIS Regina impugnava il provvedimento indicato in epigrafe e, in virtù di numerose censure in fatto e in diritto, ne chiedeva l’annullamento.

Si costituiva il Comune di Ischia che chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza di trattazione del 04.12.2013, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In tal senso assume rilievo assorbente le altre censure proposte (di cui, quindi, si può evitare la disamina), quella relativa alla mancata considerazione delle istanze di condono presentate, ai sensi degli artt. 39 L 724/1994 e 32 L.326/2003, rispettivamente in data 28.02.1995 (prot. n. 6906) e in data 16.11.2004 e 06.12.2004 (prot. n. 28041 e n. 30070) quindi, prima dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione impugnata (n. 75 del 25.03.2009).

Va detto, infatti, che, la documentazione in atti – per la coincidenza del luogo, la compatibilità della quadratura e la ricostruzione operata dal perito di parte ricorrente geom. Di Meglio (relazione tecnica del 15.11.2013 dep. il 21.11.2013)- evidenzia come il provvedimento in questione, relativo alle medesime opere eseguite in Ischia alla Via Pendio del Lapillo n. 1/b (meglio descritte nell’ordinanza impugnata), per cui era stata presentata istanza di condono, non reca alcuna indicazione sull’esito della domanda di sanatoria edilizia che appare, peraltro, corredata dei versamenti delle somme dovute a titolo di oblazione. Sul punto, va aggiunto che il Comune di Ischia, costituitosi in giudizio, si è limitato a contestare genericamente le precise allegazioni di parte ricorrente e non ha prodotto alcun documento in merito all’asserita “novità” delle opere, come tali non comprese nelle istanze di sanatoria; per tale ragione, in ossequio al principio dispositivo, non si può che valutare favorevolmente la documentata prospettazione di parte ricorrente.

Deve ribadirsi, in proposito, l’orientamento costante della Sezione (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 6005) secondo cui: «la normativa sul condono edilizio prevede, in pendenza dei termini, la sospensione de iure di ogni attività repressiva degli abusi edilizi. In conseguenza, le ingiunzioni di demolizione adottate in violazione dell’art. 44, l. n. 47 del 1985 (richiamato dal co. 1 dell’art. 39 L. 724/1994) si rivelano illegittime. Invero, la predetta sospensione paralizza (non solo i procedimenti in corso, bensì anche) l’avvio dei poteri repressivi comunali, stante l’ontologica e funzionale incompatibilità del loro esercizio sia con la ratio della norma primaria, siccome volta, questa, a consentire il recupero dell’attività edilizia posta in essere, che con i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative, le cui finalità poterebbero essere vanificate dall’esito dell’iter in procinto di essere avviato sulla base della dichiarazione d’impulso ad istanza di parte (richiesta del condono edilizio)».

Spetta comunque all’amministrazione di verificare con rapida puntualità la domanda di condono, in relazione all’oggetto di causa, e definirla con l’adozione degli ulteriori, eventuali provvedimenti necessari.

La particolare natura della questione, relativa all’applicazione della complessa normativa condonistica, integra giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensate le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)