Il comune di Ischia “abbusca” ancora. Ieri la camera del Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia  dell’ordinanza di demolizione emessa nel 2001 dal comune contro la struttura adibita a Friends. Così il locale resterà aperto. Poco prima dell’estate verrà definita la situazione con una sentenza.

Di seguito il provvedimento che abbiamo trovato direttamente sul sito del Consiglio di Stato

 REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9119 del 2012, proposto dalla società The Alchemical Brothers Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso le Segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Ischia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

nei confronti di

Condominio Irene, Francesca Romano, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Grazia Di Scala e Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto presso la Segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III, n. 05073/2012, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e divieto prosecuzione attivita’ di discoteca – rigetto agibilita’;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ischia, del Condominio Irene e di Francesca Romano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Molinaro e Di Meglio;

 

Ritenuto che la vicenda controversa richieda puntuale disamina, nel merito, dei presupposti di fatto dei provvedimenti impugnati, nei termini precisati in dispositivo;

ritenuto altresì che, nelle more della decisione conclusiva, sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelate, limitatamente ai profili di danno grave e irreparabile, riconducibili soltanto all’ordine di demolizione;

considerato che le spese giudiziali della presente fase possono essere compensate, stante il carattere parziale dell’accoglimento;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare, limitatamente all’ordine di demolizione n. 12 del 9.5.2001, oggetto del ricorso giurisdizionale di primo grado n. 8382/01 (Ricorso in appello numero: 9119/2012) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata, nella parte riferita a detto ricorso 8382/01.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 25 giugno 2013.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)